Art. 748 c.c. Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Funzione della norma

L’art. 748 c.c. completa il criterio di stima fissato dall’art. 747 c.c., stabilendo le correzioni che vanno apportate al valore del bene donato al tempo dell’apertura della successione. La norma opera sia per la collazione in natura sia, tramite il richiamo dell’art. 556 c.c., per la determinazione del donatum ai fini della riduzione: il valore da collazionare o da riunire fittiziamente non può essere quello lordo del cespite, ma deve tenere conto di ciò che il donatario, con la propria attività o spesa, ha aggiunto o sottratto al bene.

Le migliorie: deduzione nei limiti del valore attuale, non del costo storico

«Secondo l’art. 748 c.c. (applicabile in forza del richiamo operato dall’art. 556 c.c. alle regole dettate dagli articoli da 747 a 750 c.c. sulla collazione dei beni nella divisione) “in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione”. In altri termini, dell’incremento di valore derivante dai miglioramenti apportati dal donatario non può non tenersi conto nella riunione fittizia, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.» (Trib. Palmi 200/2025, richiamando Cass. 29247/2020)

Il dato normativo è chiaro: la deduzione opera “nei limiti” del valore delle migliorie al tempo dell’apertura della successione, e non nella misura del costo storicamente sostenuto dal donatario. Un’opera costosa ma che al momento rilevante ha perso incidenza economica non giova integralmente al donatario; un incremento patrimoniale effettivo e attuale sì.

Le spese straordinarie di conservazione

Il secondo comma riconosce al donatario il computo a proprio favore delle sole spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, a condizione che non siano state cagionate da sua colpa: la norma non valorizza qualunque esborso, ma soltanto quello che abbia preservato il bene da perdita o degrado, restando escluse le spese ordinarie di gestione e quelle rese necessarie da un comportamento colposo del donatario stesso.

I deterioramenti colposi come posta di addebito

Speculare alla deduzione delle migliorie è l’addebito al donatario per i deterioramenti che, per sua colpa, abbiano diminuito il valore dell’immobile: non basta il semplice peggioramento materiale del bene, ma occorre allegare e dimostrare una condotta colposa del donatario e il suo riflesso quantitativo sulla stima. Il deterioramento non ascrivibile a colpa resta a carico della massa e non incide sul valore da imputare.

Il diritto di ritenzione del coerede conferente in natura

Il quarto comma attribuisce al coerede che conferisce un immobile in natura il diritto di ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme dovute per spese e miglioramenti: si tratta di una garanzia reale a tutela del credito da rimborso, funzionale a evitare che il coerede debba restituire il bene prima di aver ottenuto quanto gli spetta per le spese straordinarie e le migliorie riconosciute.

Onere della prova

Chi chiede la detrazione delle migliorie o delle spese, e chi invoca l’addebito dei deterioramenti, assume il relativo onere di allegazione e prova, trattandosi di componenti correttive del valore di base dell’immobile da imputare alla quota. Nella pratica, il mezzo istruttorio decisivo è normalmente la consulenza tecnica estimativa, integrata dalla documentazione edilizia, fiscale e contrattuale relativa alle opere eseguite.

Errori frequenti

  • Dedurre le migliorie per il loro costo storico anziché nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione. Il criterio legale è il valore residuo a quella data, non l’esborso sostenuto.
  • Computare a favore del donatario spese ordinarie di gestione o spese rese necessarie da propria colpa. Solo le spese straordinarie di conservazione, non colpose, rilevano ai sensi della norma.
  • Addebitare al donatario un deterioramento senza provarne la colpa. Il solo peggioramento materiale del bene non è sufficiente in assenza di condotta colposa accertata.
  • Pretendere la restituzione del bene conferito in natura prima del rimborso delle spese e migliorie riconosciute. Il coerede conferente ha diritto di ritenzione fino all’effettivo rimborso.

Cosa fare

Va allegata e provata in modo specifico ogni miglioria di cui si chiede la deduzione, indicandone natura, utilità e valore residuo al tempo dell’apertura della successione.

Va distinta la spesa straordinaria di conservazione, deducibile se non colposa, dalla spesa ordinaria o da quella resa necessaria da comportamento colposo del donatario.

Va fatto valere, ove ricorrano i presupposti, il diritto di ritenzione sull’immobile conferito in natura sino all’effettivo rimborso delle somme dovute per spese e miglioramenti.

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