Finanziamento del socio e limiti statutari al potere di rappresentanza: inammissibilità del ricorso per questioni nuove (Cass. civ. n. 40634 del 17.12.2021)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, la censura proposta avverso una delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata qualora questa sia sorretta da una pluralità di motivi distinti e autonomi, ciascuno idoneo a giustificare la decisione, e l’altra motivazione, non impugnata, sia divenuta definitiva. In tema di ricorso per cassazione, le questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito né rilevabili d’ufficio, non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità, con l’onere per il ricorrente di indicare, a pena di inammissibilità, l’atto del giudizio precedente in cui la questione era stata sollevata.
Il Fatto
La società convenuta in giudizio per la restituzione di una somma versata a titolo di mutuo dal socio, vedeva rigettata la domanda in primo grado per intervenuta prescrizione quinquennale, qualificandosi la dazione come finanziamento connesso al rapporto sociale. La Corte d’Appello, pur escludendo l’applicabilità della prescrizione breve, rigettava comunque il gravame, ritenendo la società non obbligata alla restituzione. Il socio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità della censura relativa alla mancata produzione dello statuto, rilevando come la questione non fosse stata dedotta nel giudizio di merito, nonostante la società avesse contestato la carenza di poteri del Presidente. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e indicare l’atto del giudizio precedente in cui la questione era stata sollevata, essendo preclusa in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni.
Parimenti, è stata dichiarata inammissibile la dedotta ratifica del mutuo da parte della società, trattandosi di questione nuova. La Corte ha precisato che la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da comportamenti concludenti, ma che, nel caso di negozio concluso in nome di una società, il comportamento deve provenire dall’organo istituzionalmente competente, circostanza non risultante nel caso di specie.
Quanto alla contraddittorietà della decisione per l’applicazione delle regole dell’ordinamento sportivo a un ordinario contratto di mutuo, la Corte l’ha ritenuta anch’essa inammissibile per mancata confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello, qualificata la dazione come mutuo, aveva escluso l’obbligazione di restituzione in capo alla società, rimasta estranea al rapporto, in virtù dei limiti statutari che riservavano al consiglio di amministrazione il potere di deliberare l’assunzione dei mutui, con efficacia condizionata all’approvazione degli organi federali.
La Corte ha quindi evidenziato che il ricorrente non aveva impugnato la statuizione relativa alla carenza di poteri del Presidente, fondamento autonomo della decisione, né aveva dedotto la violazione dell’art. 2384 cod. civ. La mancata impugnazione di una delle ragioni autonome della sentenza rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Infine, la Corte ha ribadito la distinzione tra mutuo e versamento in conto capitale, precisando che solo nel primo caso sorge un credito esigibile di restituzione, mentre nel secondo il socio assume la posizione di residual claimant, con diritto alla restituzione solo all’esito della liquidazione.
Nota della Redazione
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