Rinuncia al ricorso per cassazione con istanza di estinzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 25893 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalle parti e dai loro difensori, con contestuale istanza di estinzione del processo e compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Nei confronti delle altre parti costituite, l’estinzione può essere dichiarata solo decorso il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della rinuncia, al fine di consentire loro di interloquire sulla medesima, secondo quanto previsto dal novellato art. 390 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente e gli altri soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale spettanti agli stessi a causa della condotta di malagestione accertata in capo a un notaio, confermando la responsabilità dell’assicurato e l’operatività della garanzia assicurativa. Resistevano con controricorso la compagnia assicuratrice e uno dei notai, quest’ultimo limitatamente al terzo motivo di impugnazione. In pendenza del giudizio di legittimità, i ricorrenti depositavano distinti atti di rinuncia al ricorso, con contestuale istanza di pronuncia di estinzione del processo a spese compensate, accettata dalla compagnia assicuratrice.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che gli atti di rinuncia al ricorso risultavano depositati e sottoscritti dai ricorrenti e dai rispettivi difensori, nonché dalla controricorrente compagnia assicuratrice, con adesione all’istanza di compensazione delle spese ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Ha altresì evidenziato che la comunicazione della rinuncia al controricorrente, che non aveva aderito alla stessa, risultava avvenuta solo in data odierna a cura della Cancelleria, ai sensi del novellato art. 390 cod. proc. civ.

La Corte ha quindi ritenuto necessario consentire al controricorrente di interloquire sulla intervenuta rinuncia, comunicatagli solo in quel giorno, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo. L’estinzione del processo per rinuncia, infatti, non può essere dichiarata senza aver garantito il rispetto del termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 390 cod. proc. civ. a favore delle altre parti costituite, al fine di consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

Il provvedimento adottato è pertanto di natura ordinatoria e interlocutoria, volto a consentire la regolare prosecuzione del procedimento di estinzione nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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