Permessi ex art. 79 d.lgs. 267/2000 e licenziamento per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8642 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I permessi retribuiti previsti dall’art. 79 d.lgs. n. 267/2000 per l’espletamento del mandato elettorale presuppongono l’attestazione dell’ente circa l’attività e i tempi di svolgimento del mandato. Tale attestazione garantisce il controllo del datore di lavoro e dell’ente tenuto al pagamento finale delle giornate. Il disconoscimento delle attestazioni da parte dell’ente, unitamente all’emissione di un mandato di pagamento privo di autorizzazione e di titolo giustificativo da parte del dipendente con funzioni di responsabilità, integra giusta causa di licenziamento. In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di proporzionalità della sanzione, salvo evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
Un dipendente con mansioni di responsabile dei servizi finanziari e amministrativi di un ente locale, al contempo titolare di carica assessorile, fruisce di permessi retribuiti nel periodo compreso tra il 28.02.2014 e il 26.09.2016. La società datrice di lavoro invia all’ente diciotto documenti giustificativi, prodotti dal dipendente, che l’ente disconosce integralmente.
Instaurato il procedimento disciplinare, la società intima il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale respinge l’impugnazione e la Corte d’Appello di Catanzaro conferma la sentenza di primo grado. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda sulle chiare e inequivoche dichiarazioni dei rappresentanti dell’ente, dalle quali emerge la violazione costante e reiterata dell’art. 79 d.lgs. n. 267/2000. È mancata l’attestazione dell’ente prevista dal comma 6 della norma, che consente a datore di lavoro ed ente di controllare che i permessi siano stati correttamente goduti per gli scopi previsti dalla legge. Tale attestazione risulta essenziale, per il dipendente, ai fini del pagamento.
Il primo, il secondo e il quarto motivo — nullità della sentenza per omessa acquisizione di documenti e travisamento delle prove — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte d’Appello ha correttamente valutato le prove disponibili, basandosi sulle dichiarazioni dei rappresentanti dell’ente che hanno disconosciuto l’autenticità della documentazione. Il disconoscimento è stato confermato in sede istruttoria, con testimonianze coerenti e prive di contraddizioni. Quanto alle attestazioni disconosciute, la Corte rileva che i numeri di protocollo non corrispondevano a quelli dell’ente e che le firme erano state formalmente smentite dai sottoscrittori.
La documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della legittima fruizione dei permessi si riferiva a incarichi interni all’ente — responsabile dei servizi finanziari, responsabile dei servizi amministrativi e membro di commissioni — attività non riconducibili a quelle oggetto dei permessi retribuiti. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore prova orale. Il libero convincimento in tema di valutazione delle prove opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma un errore di fatto da censurare nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nessuna tardività della contestazione disciplinare: la società ha acquisito piena conoscenza dei fatti solo con le comunicazioni dell’ente del 22.05.2019 e del 30.07.2019, non essendo sufficienti meri sospetti. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per la regola del cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente dimostrato rationes decidendi differenti tra i due gradi.
Anche il quinto motivo è inammissibile. Il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione. Gli illeciti, protratti nel tempo, hanno incluso falsità documentale e violazione dolosa di leggi e doveri d’ufficio, con danno economico significativo per la società, giustificando la sanzione espulsiva ex art. 2119 c.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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