Revocatoria del preliminare per persona da nominare: rilievo prioritario della scientia damni del nominato (Cass. civ. Sez. III n. 10171 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un contratto preliminare di vendita per persona da nominare, poi seguito dal definitivo, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato con riferimento al nominato e al momento di accettazione della nomina. Ove tale valutazione dia esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi dello stipulante, trovando applicazione l’art. 1391 cod. civ.. La verifica della scientia damni del terzo è quindi prioritaria rispetto a quella relativa al promissario acquirente stipulante.

Il Fatto

La società acquirente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., di un atto di compravendita immobiliare. Il bene era stato promesso in vendita con scrittura privata per persona da nominare e successivamente trasferito alla società, quale terzo nominato con l’electio amici, all’esito di una transazione. L’azione revocatoria era stata promossa dalla banca creditrice, il cui credito era stato poi ceduto in blocco alla società controricorrente.

La ricorrente deduceva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, l’erronea valutazione circa l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione e, soprattutto, l’erronea verifica del proprio stato soggettivo, che avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento al promissario acquirente al momento della stipula del preliminare, e non alla persona nominata all’atto della stipula del definitivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla legittimazione attiva della cessionaria, per la genericità e l’assertività delle censure, prive di una specifica illustrazione e di una puntuale critica della motivazione impugnata. Ha altresì dichiarato inammissibile il secondo motivo, concernente l’anteriorità del credito, in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ribadendo la distinzione tra violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché confermando il principio secondo cui per l’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di un debito, non anche la sua esigibilità.

Quanto al terzo motivo, la doglianza relativa al ragionamento presuntivo è stata ritenuta inammissibile, difettando la puntuale indicazione dei paradigmi dell’art. 2729 cod. civ. che si assumono violati e risolvendosi in una mera prospettazione di diverse inferenze probabilistiche, estranea al sindacato di legittimità.

Nel merito, la Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale in tema di preliminare per persona da nominare, riconducendo la fattispecie a un’ipotesi di autorizzazione e non di rappresentanza volontaria, in ragione della natura non rappresentativa del potere di nomina e degli effetti retroattivi dell’accettazione. Ha quindi confermato il principio espresso da un precedente arresto del 2015, secondo cui l’elemento soggettivo deve essere verificato prioritariamente riguardo al nominato, al momento dell’accettazione, poiché solo in quel momento il terzo consuma la propria libertà negoziale, salvo il ricorso all’art. 1391 cod. civ. in caso di esito negativo di tale verifica.

La Corte ha concluso che la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo correttamente verificato la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla società acquirente, unico vero “terzo” avvantaggiatosi dell’atto dispositivo, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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