Interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 alle strutture sanitarie accreditate (Cass. civ. Sez. I n. 1383 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, sulla base di un contratto scritto concluso con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002. Esse presentano le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, in cui all’erogazione della prestazione in favore del privato corrisponde il corrispettivo a carico dell’amministrazione. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo spettano alle strutture accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. L’applicabilità di tale disciplina incide non solo sul tasso ma anche sulla decorrenza degli interessi, regolata dall’art. 4 del medesimo decreto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento in favore di una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche della somma di € 51.914,80, a titolo di saldo del corrispettivo per servizi resi agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale negli anni dal 2010 al 2013. Il giudice di appello ha accertato l’illegittimità dell’applicazione, per quegli anni, della riduzione del corrispettivo disposta dall’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, norma che operava soltanto per gli anni dal 2007 al 2009.

La Corte territoriale ha invece respinto la domanda della struttura sanitaria volta a ottenere, sull’importo capitale, gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, negando che il contratto concluso tra struttura privata accreditata e azienda sanitaria pubblica integrasse una «transazione commerciale». Contro questa decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, nonché delle disposizioni sul rapporto di accreditamento, contestando che la Corte d’Appello abbia escluso l’applicabilità della disciplina sugli interessi di mora richiamando un orientamento di legittimità relativo a un rapporto diverso.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La censura trova riscontro nelle norme invocate, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate sulla base di un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale. La Corte dà continuità al principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 35092/2023, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e confermato da Cass. n. 29472/2024.

Non è in discussione che le prestazioni siano state erogate in esecuzione di un contratto scritto concluso dopo l’8.8.2002, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2002. L’errore della Corte territoriale è consistito nell’applicare il diverso principio valido per il rapporto tra aziende sanitarie e farmacie, che non è regolato da un contratto stipulato tra la singola azienda e la singola farmacia (Cass. S.U. n. 26496/2020).

La Corte esclude il contrasto con il precedente invocato nel controricorso a sostegno della tesi dell’Azienda (Cass. n. 17591/2018): anche in quella decisione l’aspetto dirimente non è stato il carattere provvisorio o definitivo dell’accreditamento, bensì l’esistenza di una specifica convenzione tra struttura privata e azienda sanitaria. L’affermata applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 impone di rivedere non solo il tasso ma anche la decorrenza degli interessi, disciplinata dall’art. 4.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo alla decisione sulle spese, che decade per effetto della cassazione della sentenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perché decida anche sulle spese del giudizio di legittimità attenendosi al principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

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