Somministrazione: la temporaneità è requisito immanente, l’uso elusivo costituisce il rapporto con l’utilizzatore (Cass. 2637/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 2637 del 6 febbraio 2026 (R.G.N. 3471/2023; camera di consiglio del 17 dicembre 2025) — Presidente Roberto Riverso, Relatore Francescopaolo Panariello.

In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo invece controllare se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo o elusivo ricorso all’istituto della somministrazione. Dichiarati nulli per frode alla legge i contratti che la realizzano, viene meno lo speciale regime e riprende vigore il principio generale della necessaria coincidenza tra la titolarità del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, con costituzione del rapporto alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

Il fatto

Una lavoratrice era stata impiegata presso un’impresa dal 2015 al 2017, come addetta al call center e al back office per 20 ore settimanali, in forza di quattro contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con l’agenzia. Deducendo la nullità del termine, chiedeva la costituzione del rapporto subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice, avendo lavorato ininterrottamente per 29 mesi con le medesime mansioni e presso la stessa sede. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Lecce, pur riconoscendo che la normativa sopravvenuta aveva escluso la necessità della causale nel contratto commerciale, confermava l’esito sulla base della violazione del requisito di temporaneità e della frode alla legge, desunta dalla protrazione delle missioni per 29 mesi, dall’individuazione intuitu personae della lavoratrice e dal costante ricorso al lavoro supplementare, prossimo al tempo pieno; liquidava l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 in sei mensilità. L’impresa ricorreva per cassazione con dieci motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sul piano processuale, il fatto costitutivo della domanda — la mancanza di temporaneità dell’utilizzazione — era stato allegato sin dal ricorso introduttivo, sicché l’invocazione della direttiva e la qualificazione in termini di frode alla legge non introducevano un fatto nuovo o una domanda tardiva ex art. 437 c.p.c.; la nullità è comunque rilevabile d’ufficio anche per profili diversi da quelli allegati, purché su fatti ritualmente introdotti in giudizio (Cass. Sez. Un. n. 26242/2014). Nel merito, la temporaneità è requisito essenziale della somministrazione e il relativo accertamento è tipicamente di fatto, riservato al giudice di merito; la finalità fraudolenta può essere desunta dalla reiterazione di assunzioni e utilizzazioni per un periodo prolungato, indipendentemente dal rispetto, per i singoli contratti, delle indicazioni sulle esigenze tecniche, produttive e organizzative (Cass. n. 7702/2018), e rileva proprio nei casi in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo previsto dal contratto collettivo per il diverso contratto a tempo determinato. Quanto alla conseguenza, l’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 non impedisce al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in tutti i casi di elusione di norme imperative ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c., data l’immanenza del requisito della temporaneità e la necessaria interpretazione conforme al diritto dell’Unione (Cass. n. 5332/2025), principio applicabile anche alla somministrazione disciplinata ratione temporis dall’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003. Poiché la somministrazione è un caso tipizzato di dissociazione tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione della prestazione, la declaratoria di nullità per frode alla legge dei contratti collegati fa venir meno tale regime e impone l’accertamento della costituzione del rapporto alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La decisione consolida un controllo di merito che va oltre la regolarità formale dei singoli contratti di somministrazione. Per le imprese utilizzatrici, la reiterazione di missioni con lo stesso lavoratore, sulle medesime mansioni e presso la stessa sede, per periodi prolungati e senza ragioni giustificatrici tempestivamente allegate, espone al rischio di nullità per frode alla legge e alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore, anche quando la durata complessiva resti sotto i tetti quantitativi di legge o di contratto collettivo. L’individuazione nominativa del somministrato e il ricorso costante al lavoro supplementare possono fungere da indici rivelatori dell’intento elusivo. Sul piano difensivo, l’onere di contestazione specifica delle allegazioni del lavoratore va assolto tempestivamente nella memoria di costituzione, pena la definitività dei fatti non contestati.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *