Revocazione per svista percettiva non per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 748 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste esclusivamente nella svista percettiva su un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. L’errore deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità. Resta invece estranea all’area della revocazione ogni attività interpretativa o valutativa: la pretesa errata applicazione di un principio di diritto, o la qualificazione della fattispecie, integra un errore di giudizio, non sindacabile in sede revocatoria.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza con cui questa Corte, accogliendo il ricorso della Cassa previdenziale, aveva cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale in materia di rideterminazione di una quota pensionistica calcolata con il sistema retributivo. La pronuncia impugnata aveva affermato che per quella quota si applica un unico regime, quello vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione.

Il ricorrente sostiene che la Corte sarebbe incorsa in un errore revocatorio, avendo ragionato di una quota liquidata che, all’epoca del collocamento in pensione, non era ancora stata istituita. Da qui la tesi dell’inesistenza del fatto presupposto posto a base dell’accoglimento. La Cassa previdenziale resiste, eccependo che si tratta di un’interpretazione attribuita alla pronuncia e chiede la condanna per responsabilità aggravata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce con precisione i confini del rimedio. L’errore revocatorio presuppone una divergenza tra la rappresentazione contenuta nel provvedimento e quella desumibile dagli atti, rilevabile ictu oculi, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Deve inoltre sussistere un nesso causale tra la percezione erronea e la decisione.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa e che dall’ambito della revocazione esulano gli errori di giudizio, che promanano da una valutazione e non da una percezione fallace.

Applicando tali principi, il Collegio osserva che il vizio denunciato non è una svista percettiva, ma investe la corretta applicazione di un principio di diritto ritenuto non applicabile ratione temporis. La pronuncia impugnata non aveva negato il criterio di calcolo del trattamento maturato prima dell’entrata in vigore del regolamento del 2003, ma aveva affermato l’applicazione dell’unico regime vigente al momento della maturazione del diritto, individuato nell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997.

L’uso dell’espressione “quota A”, pur astrattamente idoneo a evocare una contrapposizione con una diversa quota contributiva, non è circostanza dirimente: non è contestato che essa si riferisca a una quota calcolata col sistema retributivo, il cui criterio deve essere individuato secondo il regime vigente all’epoca della maturazione del diritto. Nessuna bipartizione era stata affermata nella pronuncia impugnata.

Il ricorrente, lamentando la supposizione di una quota mai liquidata, confuta in realtà un giudizio valutativo non compiuto dalla Corte e assegna alla pronuncia un’interpretazione tratta da un argomento presuntivo. Al più si sarebbe potuto prospettare un omesso esame di una questione, ma la doglianza non è posta in questi termini, né potrebbe esserlo senza reintrodurre in sede revocatoria i motivi di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ.

La Corte esclude altresì il carattere decisivo dell’errore, che non muterebbe il decisum, coerente con il principio del pro rata temporis e con il criterio di calcolo del 1997. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese; è respinta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. per assenza dell’elemento soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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