Contributo Enpam del 2%: la base di calcolo è accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6143 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo del 2% dovuto all’Enpam dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l’individuazione della base di calcolo — costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l’apporto di medici od odontoiatri operanti con la società in regime di collaborazione autonoma libero-professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario di cui ai d.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988 ed con esclusione del fatturato relativo a prestazioni rese senza tale apporto — integra un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. Ne consegue che, in presenza di una pronuncia di secondo grado confermativa di quella di primo grado per le stesse ragioni, la censura sulla base imponibile è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., dovendosi altrimenti escludere l’operatività del n. 3) della medesima disposizione, che presuppone una ricostruzione del fatto incontestata.
Il Fatto
La Fondazione Enpam aveva convenuto in giudizio una società di capitali operante nel settore dell’emodialisi, chiedendone la condanna al pagamento dei contributi previdenziali maturati ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 per gli anni dal 2005 al 2018, salva la prescrizione parziale, oltre sanzioni per evasione contributiva. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento di una somma complessiva. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando il gravame della società, la quale aveva contestato i conteggi dell’ente previdenziale per non avere decurtato dal fatturato la parte prodotta con l’apporto di medici dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio consolidato indirizzo interpretativo in materia di contribuzione Enpam, richiamando i precedenti di cui alle sentenze n. 11254 del 2016, n. 2669 del 2021 e, in particolare, n. 6636 del 2022. In base a tale orientamento, la base di calcolo del contributo non è l’intero fatturato della società, ma soltanto la parte derivante dal regime di accreditamento con il SSN, ossia il corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese dai medici e dagli odontoiatri in regime libero-professionale, decurtato della quota forfettaria di abbattimento dei costi fissata dall’Enpam nella misura del 60%.
Ciò posto, il Collegio ha osservato come le doglianze della società ricorrente, la quale lamentava che l’ente avesse considerato l’intero fatturato senza escludere quello prodotto dai medici dipendenti, si risolvessero in realtà in censure attinenti alle concrete modalità di calcolo dei contributi. Simili contestazioni, tuttavia, investono l’accertamento dei fatti di causa, che il giudice del merito ha compiuto con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come già affermato da Cass. n. 36879 del 2021 e, più di recente, dalle Sezioni Unite n. 2048 del 2025.
Quanto alla dedotta violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la Corte ha precisato che il sindacato sulla falsa applicazione presuppone una ricostruzione del fatto incontestata; ove si critichi la ricostruzione operata dal giudice di merito, la censura è attratta esclusivamente nell’ambito del vizio di cui al n. 5) della stessa disposizione. Nella specie, tuttavia, tale vizio era precluso ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., trattandosi di doppia conforme: la Corte territoriale aveva infatti confermato la pronuncia di primo grado per le stesse ragioni di fatto, e la società non aveva assolto all’onere di dimostrare che i giudici di merito fossero giunti a conclusioni divergenti sulla base di presupposti fattuali differenti, come richiesto da Cass. n. 26934 del 2023.
Infine, in relazione alle sanzioni, la Corte ha ritenuto non censurabile l’accertamento del giudice di merito circa la mancata comunicazione all’Enpam dei dati relativi al fatturato, osservando che l’occultamento postulato dall’art. 116 della l. n. 388 del 2000 sussiste non solo in caso di assoluta mancanza di elementi documentali, ma anche quando ricorra una denuncia obbligatoria incompleta o non conforme al vero, come già affermato nelle pronunce n. 24364 del 2019, n. 29272 del 2022 e n. 23644 del 2025. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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