L’avvocato advisor del concordato non può ignorare i profili contabili e fiscali (Cass. 2664/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2664 del 6 febbraio 2026 (R.G.N. 9188/2025; camera di consiglio del 15 gennaio 2026) — Presidente Francesco Terrusi, Relatore Luigi D’Orazio.

Anche l’avvocato che espleta la propria prestazione in una procedura di concordato preventivo deve svolgere l’incarico munendosi delle competenze necessarie e adeguate all’opera, specie ove affronti questioni di particolare complessità ai sensi dell’art. 2236 c.c., naturalmente insite in una procedura concorsuale, che inevitabilmente attrae nella propria orbita anche questioni di natura contabile e fiscale. Il legale che collabora alla predisposizione della domanda, della proposta e del piano non può circoscrivere la propria responsabilità al solo “profilo giuridico”, delegando integralmente agli altri advisor ogni verifica contabile e fiscale: la corretta esecuzione dell’incarico si valuta in concreto e non in astratto, ex art. 1176, secondo comma, c.c.

Il fatto

Un avvocato chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento — società già ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., poi revocato ex art. 173 l.f. per atti in frode — in prededuzione, per circa 139.913 euro, a titolo di compenso per l’attività di advisor legale svolta nella predisposizione della domanda di concordato. Il curatore eccepiva l’inadempimento: l’advisor non aveva effettuato alcun filtro sull’attività del debitore, a fronte di gravi anomalie contabili e fiscali poi qualificate come atti in frode (un credito d’imposta per la formazione, una nota di credito irricevibile, pagamenti anomali a un fornitore poi risultato irreperibile, l’errata applicazione del consolidato fiscale, con l’indicazione di un utile fittizio a fronte di una perdita effettiva). Il giudice delegato escludeva il credito; il Tribunale di Lodi, in sede di opposizione allo stato passivo, lo ammetteva invece in privilegio (art. 2751-bis, n. 2, c.c.; esclusa la prededuzione), ritenendo il legale estraneo agli aspetti contabili e fiscali, riconducibili alla competenza degli altri advisor e implicanti una specializzazione ulteriore ex art. 2236 c.c. Avverso il decreto il fallimento ricorreva per cassazione.

La motivazione

La Corte conferma anzitutto il corretto riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.: il curatore della società committente può sollevare, nel giudizio di verifica, l’eccezione di inadempimento con il solo onere di contestare la non corretta (negligente) o incompleta esecuzione della prestazione; il professionista — al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura — ha l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento rispetto al modello professionale richiesto in concreto, oppure l’imputazione dell’esito negativo a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili (Cass. n. 6382/2025, n. 18020/2025, n. 35554/2023; Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, n. 42093/2021). Il credito del professionista incaricato di predisporre gli atti per il concordato può essere escluso dal concorso nel successivo fallimento ove si accerti l’inadempimento; l’errore che determina la definitiva perdita della possibilità di regolare la crisi con lo strumento concordatario rende inutile l’attività difensiva svolta, sicché non è dovuto alcun compenso (Cass. n. 35489/2023). Il Tribunale, però, ha falsamente applicato l’art. 1176, secondo comma, c.c.: da un lato, l’avvocato che collabora con gli advisor alla redazione della domanda è anch’esso responsabile nel fornire dati aziendali corretti, da sottoporre all’attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente ex art. 161, terzo comma, l.f.; dall’altro, il legale non aveva indicato alcuna condotta concreta posta in essere per palesare ai creditori e al tribunale i comportamenti anomali della società. L’espressa ammissione di non avere competenze contabili e fiscali, integralmente delegate agli altri advisor, mina alla base la corretta esecuzione dell’incarico professionale, che deve svolgersi in base alla fattispecie concreta e non in astratto.

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbiti i restanti e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lodi in diversa composizione, che si atterrà al principio enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza restringe l’area di irresponsabilità dell’avvocato advisor nelle procedure concorsuali. Chi assume l’incarico di predisporre una domanda di concordato non può trincerarsi dietro la ripartizione dei ruoli con commercialisti e attestatori: la diligenza qualificata gli impone di acquisire o attivare le competenze necessarie a far emergere le criticità contabili e fiscali rilevanti per la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Sul piano del compenso, il professionista che intende insinuarsi al passivo deve documentare l’esatto adempimento: la sola allegazione dell’estraneità del proprio mandato agli aspetti tecnici non basta a superare l’eccezione di inadempimento del curatore, e l’errore che vanifica il ricorso allo strumento concordatario può condurre all’esclusione integrale del credito.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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