Danni da fauna selvatica: l’art. 2052 c.c. non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale (Cass. 2727/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2727 del 7 febbraio 2026 (R.G.N. 28803/2022) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.
Il principio di diritto
“In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l’applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Tale nesso deve ritenersi interrotto — con l’effetto di escludere la responsabilità dell’ente pubblico — qualora il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l’avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, tale da degradare la presenza dell’animale a mera occasione del sinistro”.
Il fatto
Mentre tagliava un albero in un proprio appezzamento boscato, l’attore veniva distratto dall’improvviso sopraggiungere di un cinghiale e, non riuscendo più a controllare la manovra, il tronco ormai reciso gli cadeva sulla gamba, procurandogli lesioni. Conveniva la Regione Abruzzo, quale ente preposto alla gestione della fauna selvatica, per non aver installato strumenti di dissuasione (recinzioni, linee elettrificate, barriere, dispositivi acustici). Il Tribunale e la Corte d’appello di L’Aquila rigettavano la domanda, ascrivendo il sinistro alla condotta colposa dello stesso attore. Seguiva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La motivazione
Onere della prova del nesso causale. Secondo l’orientamento inaugurato da Cass. n. 7969/2020, benché la fauna selvatica ricada sotto l’art. 2052 c.c., permane in capo al danneggiato l’onere prioritario di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. Nel caso concreto mancavano un contatto fisico e ogni interazione diretta e immediata con l’animale: il cinghiale è stato solo l’“occasione” e non la causa del danno, materialmente cagionato dalla caduta dell’albero — cosa in proprietà e controllo dello stesso attore — a seguito della reazione impropria del boscaiolo. Esclusa la causalità materiale (c.d. fortuito incidentale), non viene nemmeno in rilievo la prova liberatoria del caso fortuito a carico della Regione: la responsabilità oggettiva dell’ente non può operare senza il presupposto del nesso causale.
Condotta incauta del danneggiato (art. 1227 c.c.). L’art. 1227, comma 1, c.c. non serve solo a ridurre il risarcimento, ma può avere efficacia escludente totale quando la condotta della vittima è talmente imprudente da porsi come causa assorbente dell’evento. Lavorare con una motosega — rumorosa e idonea ad allarmare la fauna — in un bosco noto per la presenza di cinghiali, senza alcuna protezione o sorveglianza, integra un’“accettazione del rischio” che interrompe il nesso eziologico; irrilevante l’esperienza ventennale dedotta, a fronte dell’imperizia dimostrata nel caso specifico.
La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. (motivi primo e secondo) è inammissibile perché investe l’apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito. Inammissibile anche il terzo motivo (omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.): l’“inevitabilità” dell’evento non è un fatto storico ma l’esito di un giudizio di valore, e la doppia conforme sulle stesse ragioni di fatto preclude la doglianza. La Corte aggiunge che non è esigibile dalla Regione la recinzione generalizzata di tutti i boschi o l’allontanamento degli animali dal loro habitat.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (€ 6.000,00 per compensi).
Implicazioni pratiche
Nelle azioni risarcitorie da fauna selvatica contro Regioni ed enti gestori, il richiamo al regime oggettivo dell’art. 2052 c.c. non è sufficiente: il danneggiato deve comunque provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno. Se l’evento nasce dalla propria reazione imprudente a un avvistamento prevedibile, l’animale resta mera occasione e la domanda cade a monte, senza che l’ente debba fornire la prova liberatoria del caso fortuito. In concreto: la prova della dinamica e di un effettivo contatto o interazione con l’animale è dirimente, e lo svolgimento di attività pericolose senza cautele in habitat noto per la fauna espone al rischio di vedersi imputare la colpa esclusiva ex art. 1227, comma 1, c.c.
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