Custode ex art. 2051 c.c.: proprietario anche se pavimento lavato da terzo (Cass. civ. n. 31165/2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il custode è il proprietario o il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto ha il potere effettivo di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno per il solo fatto che, in concreto, anche altri soggetti esercitino estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quelle del proprietario. La responsabilità del custode può essere esclusa solo se questi provi di avere, in precedenza, trasferito ad altri la signoria di fatto sulla cosa, con modalità tali da escluderne la persistenza, anche solo in parte, in capo a sé medesimo. La mera esecuzione materiale di attività di pulizia da parte di un congiunto non è sufficiente a determinare il trasferimento della custodia.

Il Fatto

Il ricorrente, recatosi in visita presso l’abitazione del nipote, scivolò sul pavimento bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando una lesione alla spalla. Convenne in giudizio il nipote proprietario dell’immobile per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda ritenendola non provata. In appello, la Corte d’appello di Palermo, pur con motivazione diversa, confermò il rigetto, escludendo la responsabilità del proprietario in quanto, al momento del sinistro, la custodia del pavimento bagnato sarebbe spettata alla moglie, che aveva materialmente eseguito le pulizie e creato la situazione di pericolo. Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. da parte della Corte territoriale. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità del custode si fonda sulla relazione tra il soggetto e la cosa, che postula l’effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa e il potere-dovere di intervento per eliminare o modificare le situazioni di pericolo.

La Corte ha chiarito che la qualità di proprietario e possessore dell’immobile è di per sé idonea a integrare la signoria di fatto sulla cosa, che non viene meno per il solo fatto che altri soggetti (nella specie, la moglie) abbiano materialmente eseguito un’attività di pulizia. Tale attività estemporanea, ancorché idonea a creare una situazione di pericolo, non determina il trasferimento della custodia, che rimane in capo al proprietario, salvo che questi provi di avere trasferito ad altri la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo.

La Corte ha, quindi, cassato la sentenza con rinvio, precisando che il giudice del rinvio dovrà, una volta accertata la qualifica di custode in capo al proprietario, procedere alla verifica del nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro, valutando anche l’eventuale concorso della condotta del danneggiato o l’incidenza causale esclusiva di un fatto del terzo (come la condotta della moglie) che abbia connotato la cosa in condizioni di pericolo. Ha, infine, dichiarato inammissibile il controricorso della compagnia assicurativa, depositato oltre i termini di legge.

Implicazioni Pratiche

  1. Identificazione del custode: in caso di sinistro verificatosi in un immobile, l’avvocato del danneggiato deve convenire in giudizio il proprietario o il possessore dell’immobile, in quanto titolare della signoria di fatto, a prescindere da chi abbia materialmente eseguito l’attività che ha creato il pericolo (es. pulizie, lavori). La mera circostanza che un terzo (familiare, inquilino, addetto alle pulizie) abbia agito sulla cosa non esonera il proprietario dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
  2. Onere probatorio per l’esclusione della custodia: il proprietario che intenda eccepire la mancanza della qualifica di custode deve fornire la prova del totale trasferimento del potere di fatto sulla cosa a un terzo, con modalità tali da escludere la sua persistente signoria. Non è sufficiente dimostrare che altri abbiano occasionalmente utilizzato o modificato la cosa; occorre un trasferimento stabile e completo del controllo, che escluda qualsiasi residuo potere di intervento.
  3. Valutazione del nesso causale e del concorso del danneggiato: anche dopo l’affermazione della custodia in capo al proprietario, il giudice del rinvio dovrà valutare se il sinistro sia stato causato dalla cosa (pavimento bagnato) o se vi sia stato un concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.), ovvero se la condotta del terzo che ha creato il pericolo (la moglie) abbia avuto efficacia causale esclusiva, interrompendo il nesso eziologico. L’avvocato del danneggiato deve insistere per l’accertamento del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre la difesa del proprietario deve allegare e provare il caso fortuito (fatto del terzo) o la condotta del danneggiato come causa esclusiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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