Fondo vittime dei reati mafiosi: l’indennizzo non è la somma delle provvisionali liquidate in processi distinti (Cass. 2623/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 2623 del 6 febbraio 2026 (R.G.N. 21481/2022) — Presidente Lina Rubino, Relatore Luigi La Battaglia.
Il principio di diritto
“Ove, a seguito della condanna riportata in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati altresì condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l’obbligazione del Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma delle suddette provvisionali, dovendo procedersi ad una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente tenuto presente dall’uno e dall’altro giudice penale nella relativa quantificazione, onde verificare se il secondo, nella consapevolezza della prima condanna, abbia inteso compiere ex novo una valutazione complessiva del pregiudizio medesimo, per come risultato provato allo stato degli atti”.
Il fatto
Il familiare di una persona uccisa in un contesto di criminalità organizzata otteneva, all’esito di due distinti giudizi penali nei confronti di diversi concorrenti nel medesimo reato (definiti l’uno con rito abbreviato, l’altro con rito ordinario), due provvisionali di importo diverso: € 130.000,00 ed € 200.000,00. Per ciascuna presentava istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla l. n. 512/1999. Liquidata la prima provvisionale (€ 130.000,00), sulla seconda il Fondo riconosceva la sola differenza (€ 70.000,00). L’interessata agiva per ottenere gli ulteriori € 130.000,00. Il Tribunale di Napoli rigettava; la Corte d’appello accoglieva, ravvisando due titoli autonomi e distinti diritti di credito. Il Ministero dell’interno proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
La Corte richiama il precedente in termini di Cass. n. 18127/2024. Quando il reato è commesso in concorso da più persone — ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, il fatto dannoso imputabile a più persone (art. 2055 c.c.) — all’obbligazione solidale dei responsabili si affianca l’obbligazione dello Stato, che ha fonte nella legge e causa solidaristica. La prestazione, secondo la struttura tipica dell’obbligazione solidale (art. 1292 c.c.), è identica in tutti i rapporti ed unica: va eseguita una sola volta. Ciò che conta non è la pluralità delle condanne, ma l’unicità dell’evento dannoso, che reclama un risarcimento unitario.
Ne consegue che il comitato gestore del Fondo non ha compiuto un inammissibile sindacato sul provvedimento giurisdizionale: si è limitato a coordinare la seconda provvisionale con quella già liquidata per il medesimo fatto. Dall’omessa menzione, nella seconda sentenza penale, della prima provvisionale non può trarsi la volontà di un risarcimento integralmente aggiuntivo: il secondo giudice ha piuttosto rideterminato l’entità complessiva del danno, innalzandone il controvalore da € 130.000,00 a € 200.000,00. Diversamente, la vittima percepirebbe dal Fondo più di quanto avrebbe potuto pretendere dai danneggianti, in contrasto con il principio dell’integrale riparazione del danno e con la compensatio lucri cum damno. Resta fermo che il Fondo, una volta erogato l’indennizzo, è surrogato nei diritti del creditore soddisfatto (art. 6, comma 4, l. n. 512/1999).
Esito: la Corte accoglie il ricorso del Ministero dell’interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per chi assiste vittime di reati mafiosi (o i loro familiari) nell’accesso al Fondo di rotazione: quando lo stesso fatto dannoso ha generato più condanne a provvisionali in processi separati contro corresponsabili, il Fondo non è tenuto a sommare gli importi. Occorre verificare, caso per caso, se il secondo giudice penale abbia già considerato l’intero pregiudizio (rideterminandolo) o abbia liquidato una quota realmente aggiuntiva. Sul piano probatorio diventa decisivo documentare ciò che ciascun giudice ha concretamente tenuto presente nella quantificazione: è su questo accertamento di fatto — non sulla mera pluralità dei titoli — che si gioca l’ammontare spettante.
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