Eccezione di inadempimento del sindaco e onere della prova nell’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 6887 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce un’eccezione in senso stretto, rilevabile solo su istanza di parte, e integra una causa impeditiva del credito azionato, il cui onere probatorio grava su chi la solleva. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ove la curatela alleghi uno specifico comportamento negligente del sindaco, è onere del curatore provare i fatti storici su cui si innesta la deviazione della condotta di vigilanza, mentre spetta al sindaco dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dei propri obblighi, non potendosi esaurire la vigilanza in un mero espletamento burocratico delle attività indicate dalla legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Pordenone rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dal ricorrente avverso il decreto del giudice delegato che aveva negato l’ammissione del credito professionale di € 1.829,17, maturato a titolo di compenso per l’attività di sindaco del collegio sindacale della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ritenendo il credito compensabile con il maggior credito vantato dalla procedura per responsabilità professionale.
Il giudice dell’opposizione, dopo aver sanato i vizi di notifica del ricorso, accoglieva l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, evidenziando plurime violazioni degli obblighi di vigilanza gravanti sul collegio sindacale con riferimento alla verifica dei bilanci e all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità del decreto per violazione del contraddittorio. In proposito, ha ribadito che l’eccezione di inadempimento non è una mera difesa ma consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo ed è un’eccezione in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, caratterizzato da una disciplina propria e da termini preclusivi per l’articolazione dei mezzi istruttori, il curatore può introdurre eccezioni nuove, ma in tal caso deve essere concesso all’opponente un termine per dispiegare le proprie difese. Nel caso di specie, la memoria della curatela era stata depositata nel rispetto dei termini, consentendo al ricorrente di replicare specificamente alle difese sollevate.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio, enunciato a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui la curatela può sollevare l’eccezione di totale o parziale inadempimento del sindaco ai propri obblighi contrattuali, modello applicato alla peculiarità delle funzioni di vigilanza. Mentre il curatore deve allegare uno specifico comportamento negligente, spetta al sindaco provare l’avvenuto esatto adempimento, dimostrando di aver attivato, con la diligenza professionale esigibile, i poteri inerenti alla carica.
Il Tribunale aveva correttamente applicato tali regole, avendo accertato che a fronte delle specifiche e circostanziate eccezioni della curatela il ricorrente aveva omesso di dimostrare l’esatto adempimento della prestazione. Le ulteriori doglianze, tendenti a sollecitare una rilettura degli atti istruttori, sono state dichiarate inammissibili perché inibite al giudice di legittimità.
Nota della Redazione
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