Insinuazione tardiva ammissibile solo fino all’esaurimento delle ripartizioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 24603 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, la presentazione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo è ammissibile, ai sensi dell’art. 101, comma 4, l. fall., solo fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare. Ne consegue che il soggetto che abbia presentato la dichiarazione tardiva di credito a fallimento già chiuso, pur prima che il relativo decreto sia divenuto definitivo, non è legittimato a proporre reclamo ex art. 26 l. fall., difettando la qualità di interessato. La tempestività della domanda non va, infatti, valutata in relazione al provvedimento di chiusura, ma all’effettivo esaurimento delle ripartizioni. Qualora la decisione di merito si fondi su più ragioni distinte e autonome, la definitività dell’accertamento della carenza di legittimazione rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la contestazione delle altre rationes decidendi.
Il Fatto
Due società proponevano reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento di un’altra società, pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 3, l. fall., per integrale ripartizione dell’attivo. Le reclamanti deducevano l’esistenza di un credito per indennizzo derivante dal recesso del curatore da contratti d’affitto d’azienda e la pendenza di un giudizio promosso dal curatore, di carattere pregiudiziale rispetto alla loro pretesa. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo, negando la legittimazione delle reclamanti, che avevano presentato dichiarazione tardiva di credito solo dopo la chiusura della procedura, e rilevando che nulla era stato dedotto circa l’insussistenza delle cause di chiusura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rigettando l’assunto delle società secondo cui la tempestività dell’insinuazione tardiva andasse valutata con riguardo al momento in cui il decreto di chiusura fosse divenuto definitivo. L’art. 101, comma 4, l. fall. subordina l’ammissibilità della domanda tardiva al mancato esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare. Tale circostanza, rimasta incontestata, era già stata accertata dal giudice di merito, con la conseguenza che nessuna domanda poteva più essere utilmente presentata.
La Corte ha quindi ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso, poiché la carenza di interesse inficiava la stessa proposizione del ricorso per cassazione, rilevando la mancanza di decisività del mezzo. La legittimazione delle società reclamanti non poteva, infatti, discendere dalla circostanza dedotta, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’esaurimento delle ripartizioni.
Quanto agli altri motivi, la Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome poste a fondamento della decisione impugnata, la mancata censura efficace di una di esse rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la contestazione delle altre. La definitività dell’accertamento della carenza di legittimazione comportava l’assenza di interesse a contestare le ragioni relative ai presupposti applicativi dell’art. 118 l. fall.
Nota della Redazione
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