Il fallito non può impugnare senza allegare l’inerzia del curatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 8021 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 43 l.fall. applicabile ratione temporis, determina la perdita della capacità processuale del fallito, attribuendola in via sostitutiva ed esclusiva al curatore. Il fallito conserva la legittimazione processuale in via eccezionale e suppletiva solo a condizione che vi sia stata una inerzia dell’amministrazione fallimentare, determinata da un totale disinteresse degli organi competenti e non meramente conseguente a una valutazione negativa sulla convenienza della lite. L’assoluto disinteresse del curatore postula una rigorosa e specifica allegazione da parte del fallito, la cui mancanza può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della controparte per il corrispettivo di una fornitura di merce. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello, nel frattempo intervenuta la liquidazione della società, disattendeva l’appello confermando la pretesa creditoria.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione colui che era stato socio unico e legale rappresentante della società, deducendo violazioni in materia di competenza e di ammissibilità della prova testimoniale. La società intimata resisteva con controricorso, eccependo la carenza di legittimazione del ricorrente per essere intervenuto il fallimento della società in data anteriore al deposito della sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto preliminare lo scrutinio dell’eccezione di carenza di legittimazione, ritenendola fondata. Ha rammentato che la dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità processuale in capo al fallito, con conseguente attribuzione della stessa al curatore in via sostitutiva ed esclusiva, ai sensi dell’art. 43 l.fall.

La Corte ha precisato che il fallito conserva la capacità e la legittimazione processuale in via eccezionale e suppletiva solo in presenza di una inerzia dell’amministrazione fallimentare, che deve essere determinata da un totale disinteresse degli organi della procedura e non da una mera valutazione negativa circa la convenienza della lite, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 27346 del 2009 e n. 11287 del 2023.

È stato quindi evidenziato che l’assoluto disinteresse del curatore postula una rigorosa e specifica allegazione del presupposto da parte del fallito, la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso di specie, essendo pacifico che il fallimento della società era già intervenuto al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente non aveva svolto alcuna allegazione idonea a dimostrare la legittimazione sostitutiva.

La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di esaminarne i motivi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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