Compensazione ex art. 56 l. fall.: eccepibile in sede ordinaria dal convenuto senza preventiva ammissione al passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 19452 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito, senza che la proponibilità dell’eccezione sia subordinata alla preventiva domanda di ammissione allo stato passivo. L’eccezione mira unicamente a neutralizzare la pretesa azionata in sede ordinaria, configurando un fatto impeditivo, laddove il rito concorsuale dell’accertamento del passivo resta riservato alle domande aventi ad oggetto crediti da far valere nei confronti della massa.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un’utilizzatrice di manodopera, per il pagamento del corrispettivo di un contratto di somministrazione di personale. Nell’opposizione, la società ingiunta aveva eccepito in compensazione il proprio credito da rivalsa ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per aver assolto, quale utilizzatrice, i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori somministrati.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. La Corte d’Appello, rigettando il gravame del Fallimento del somministratore, aveva ritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione sollevata in sede ordinaria, senza necessità di preventiva ammissione al passivo del credito opposto. Il Fallimento ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il principio costante secondo cui, nel giudizio di recupero promosso dalla curatela, il convenuto può opporre in compensazione il proprio controcredito. Tale facoltà è diretta a paralizzare la domanda attrice, mentre il rito speciale dell’accertamento del passivo trova applicazione solo per la domanda riconvenzionale che miri ad una pronuncia a sé favorevole.

La Corte distingue il “monopolio” del giudice concorsuale: esso attiene all’eccezione di compensazione proposta dal curatore in sede di formazione dello stato passivo, per paralizzare un credito da ammettere al concorso. Nel caso inverso, in cui il curatore agisce in sede ordinaria per un credito del patrimonio del fallito, l’eccezione del convenuto attiene a fatti impeditivi della pretesa azionata e va opposta dinanzi al giudice ordinario.

L’ampia formulazione dell’art. 56 l. fall. non preclude al creditore, non interessato all’ammissione del proprio credito, di dedurre il fatto impeditivo, non essendo la domanda di ammissione né condizione né presupposto processuale dell’eccezione. La Corte richiama il principio secondo cui l’eccepibilità in compensazione non è condizionata alla preventiva verifica, finché si rimane nell’ambito dell’eccezione riconvenzionale e non si decampi nella domanda riconvenzionale.

Viene infine rigettata la richiesta di rivisitazione fondata su un recente arresto della stessa Corte: la sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale, e i fatti impeditivi del credito azionato dal curatore non possono che essere opposti davanti al giudice ordinario. La Corte osserva, in termini evolutivi, che l’art. 155 CCII non ha attuato il criterio di delega volto ad attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione, confermando la continuità del diritto vivente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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