Composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale: la pendenza del procedimento ex art. 40 CCII non è ostativa (Cass. civ. Sez. I n. 20846 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non è ostativa all’accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), ma spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive. L’intervenuta apertura della liquidazione giudiziale determina il venir meno di ogni potere del tribunale, investito del ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., di statuire sulla richiesta di riforma del provvedimento cautelare strumentale alla proposizione della domanda di CNC; le misure protettive trovano fondamento esclusivamente in pendenza della procedura di composizione negoziata, sicché la successiva decisione di revoca della revoca è da considerare inutiliter data. La verifica dell’esistenza delle concrete possibilità di risanamento dell’impresa si traduce in un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia respingeva il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società in liquidazione, dichiarando la perdita di efficacia dell’ordinanza di conferma della revoca delle misure protettive precedentemente concesse per l’avvio della composizione negoziata della crisi.
La società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’accesso alla CNC in pendenza del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e contestava, sotto molteplici profili, la valutazione di infondatezza delle prospettive di risanamento compiuta dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha precisato che la Corte territoriale, pur considerando ammissibile il ricorso alla composizione negoziata della crisi, ha ritenuto che non potesse procedersi alla nomina dell’esperto per le conclusioni delle trattative, stante la situazione di squilibrio economico e finanziario che rendeva impossibile ogni tentativo di risoluzione. Tale conclusione è conforme al principio enunciato da Cass. n. 31856/2025, secondo cui spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutare, incidenter tantum, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata.
In ordine alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi la mancata osservanza della specifica regola di valutazione, non già il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Quanto alla censura relativa alla sostituzione del giudice alle valutazioni dell’esperto, la Corte ha affermato che la verifica dell’esistenza delle concrete possibilità di risanamento si traduce in un giudizio di fatto non sindacabile in legittimità e che l’autorità giudiziaria può disattendere le conclusioni dell’esperto.
Sul quinto motivo, la Corte ha riconosciuto che la motivazione della sentenza impugnata andava rettificata: l’apertura della liquidazione giudiziale determina il venir meno di ogni potere del tribunale di statuire sulla richiesta di riforma del provvedimento cautelare, essendo le misure protettive ancillari a un procedimento che non può proseguire. Tuttavia, avendo la Corte territoriale escluso l’inefficacia del provvedimento, il vizio non ha determinato la cassazione, perché la decisione corretta sarebbe stata una declaratoria di irrilevanza del provvedimento stesso.
Nota della Redazione
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