Liquidazione giudiziale, onere probatorio e requisiti dimensionali (Cass. civ. n. 20843 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, l’onere di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2 CCII grava sull’imprenditore. I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono mezzo di prova privilegiato, ma non prova legale; in mancanza, il debitore può avvalersi di strumenti probatori alternativi, come le scritture contabili o altri documenti. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur articolato come violazione di legge, miri a una nuova valutazione degli elementi istruttori già compiutamente effettuata dal giudice di merito. Il mancato sviluppo nel corpo del motivo di una censura pur presente nell’intestazione determina l’inammissibilità della doglianza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. La Corte territoriale reputava superata la soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII, considerando l’esposizione debitoria complessiva e i debiti tributari risultanti dagli estratti di ruolo.

La società debitrice aveva proposto ricorso per cassazione deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2 e 121 CCII, nonché dell’art. 49, comma 5, CCII, contestando la valutazione dei requisiti dimensionali e l’emersione dei crediti erariali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, richiamando il principio secondo cui, ai fini della prova della non apertura della liquidazione giudiziale, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono mezzo di prova privilegiato, senza però assurgere a prova legale. In mancanza, il debitore può dimostrare la propria condizione con strumenti probatori alternativi.

Nella specie, la società aveva prodotto i soli bilanci del 2015 e 2016, mentre risultavano mancanti quelli relativi al periodo in contestazione e la dichiarazione Iva per l’anno 2020, sicché nessun vizio connotava la decisione impugnata.

Quanto al secondo motivo, pur articolato come violazione di legge, lo stesso mirava a una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la società non aveva impugnato l’altra ratio decidendi della sentenza, idonea a sorreggere da sola la motivazione, riguardante l’avvenuto superamento della soglia di euro 30.000,00 anche senza considerare i debiti tributari.

La censura relativa alla violazione del d.lgs. n. 231/2002, pur presente nell’intestazione, non era stata sviluppata nel corpo del motivo, determinandone l’inammissibilità. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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