Inefficace per tardività il ricorso incidentale se il ricorso principale è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 13316 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del ricorso principale, privando il giudizio di legittimità del suo oggetto, determina la definitiva decadenza dal potere di impugnazione incidentale, il cui esercizio resta condizionato alla rituale instaurazione del contraddittorio ad opera del ricorrente principale. Detta declaratoria di inefficacia non è assimilabile all’inammissibilità del ricorso e non comporta, pertanto, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale. La soccombenza nel giudizio di cassazione segue, invece, il principio della causalità, non rilevando l’inefficacia del ricorso incidentale ai fini della regolazione delle spese processuali.

Il Fatto

Il Fallimento aveva proposto opposizione avverso il decreto di ammissione allo stato passivo emesso dal Tribunale di Verbania, contestando la fondatezza dei crediti vantati dalla banca. Il giudice di merito aveva accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo l’esistenza di un controcredito del Fallimento per effetto di clausole anatocistiche e condizioni illegittime, nonché per la nullità del contratto di Interest Rate Swap. La banca aveva proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, cui il Fallimento aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i due motivi del ricorso principale rilevandone l’inammissibilità. Il primo motivo era volto a censurare la violazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione all’eccezione di prescrizione, ma non attingeva la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull’accertamento di un affidamento di fatto per facta concludentia risultante dalla documentazione acquisita. Il secondo motivo, incentrato sul valore probatorio della perizia di parte, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.

Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale inefficace perché tardivo. La notificazione del decreto impugnato, avvenuta in data 29 maggio 2020, determinava la tardività del ricorso incidentale, con conseguente applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19795/2024), secondo cui l’inefficacia costituisce una conseguenza processuale distinta dall’inammissibilità.

Con riferimento alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ne ha disposto la condanna a carico del ricorrente principale, in applicazione del principio di soccombenza, precisando che l’inefficacia del ricorso incidentale non incide sulla regolazione delle spese (Cass., n. 33733/2023). Ha, infine, escluso il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, in quanto la declaratoria di inefficacia non è assimilabile alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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