Comunicazione del reclamo endofallimentare e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. 1 n. 19433 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine breve per proporre il reclamo avverso il decreto del giudice delegato, di cui all’art. 26 legge fall., decorre anche dalla comunicazione del provvedimento eseguita a cura della cancelleria, in deroga alla regola generale dell’art. 326 c.p.c. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta comunicazione della decisione impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Ne consegue l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., la copia autentica del provvedimento munita della relata di comunicazione o della prova della notificazione, senza che sia possibile recuperare l’omissione mediante la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. La mancata produzione integra un vizio insanabile che determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Teramo, in accoglimento del reclamo ex art. 26 legge fall. proposto da una società cessionaria, ha escluso un’altra società cessionaria dalla partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla vendita di un immobile gravato da iscrizione ipotecaria in favore della banca originaria finanziatrice. La società esclusa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, deducendo un unico motivo. La controricorrente si è difesa, mentre il fallimento è rimasto intimato. La Corte ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato istanza per la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato ritenuto improcedibile. Nell’epigrafe del ricorso, la società ricorrente aveva indicato il provvedimento impugnato come emesso in data 29.3.2022 e comunicato in data 20.4.2022, ma nel fascicolo telematico il decreto risultava depositato in copia non recante la stampigliatura dei dati di pubblicazione, senza allegazione della copia della comunicazione. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione o comunicazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale che impegna la parte per autoresponsabilità, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica o comunicazione nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.

Il primo argomento della ricorrente, secondo cui la comunicazione di cancelleria sarebbe sempre irrilevante ai fini della decorrenza del termine breve, è stato respinto: la regola generale dell’art. 326 c.p.c. è derogata, per il reclamo endofallimentare, dalla speciale disciplina dell’art. 26 legge fall., che attribuisce rilevanza anche alla comunicazione a cura della cancelleria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

Il secondo argomento, relativo alla natura informale della comunicazione, non può trovare ingresso: la disamina della qualità e delle caratteristiche della comunicazione presuppone la visione dei documenti che non sono stati tempestivamente prodotti, e la mancata produzione della copia autentica con la relata di comunicazione integra un vizio insanabile. La Corte precisa che la mancanza della relazione resta irrilevante solo se il ricorso vinca la prova di resistenza perché notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero se la comunicazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o acquisita mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Dichiarato improcedibile il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, dell’ulteriore somma ex art. 380-bis c.p.c. e della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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