Reclamo ex art. 51 CCII avverso l’omologazione: legittimazione alle sole parti formali (Cass. civ. n. 5937 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione spetta solo alle parti “formali” che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione. La diversa previsione che estende la legittimazione a “qualunque interessato” concerne esclusivamente la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Il creditore che, pur avendo ricevuto la notifica del provvedimento di comparizione, non si sia costituito nel giudizio di omologazione non è legittimato a reclamare, potendo tutelare il proprio interesse solo attraverso i rimedi ordinari.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma omologava il concordato preventivo in continuità aziendale della società, pronunciandosi in assenza di una formale approvazione ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, ma ravvisando la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, CCII.
L’Agenzia delle entrate, creditrice dissenziente, pur avendo ricevuto la notifica del provvedimento di comparizione, non si costituiva nel giudizio di omologazione e proponeva reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza di omologazione. La Corte di appello di Roma dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo la ricorrente priva di legittimazione, e la decisione veniva impugnata per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello. Quanto al primo motivo, relativo alla legittimazione al reclamo, ha precisato che l’art. 51, primo comma, CCII limita la legittimazione alle “parti” per il provvedimento di omologazione, mentre estende la legittimazione a “qualunque interessato” solo per la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale. La qualità di “parte” va individuata per relationem, in base alla partecipazione formale al precedente grado del giudizio, e quindi non può essere attribuita a chi non abbia proposto opposizione.
La Suprema Corte ha escluso l’applicabilità del precedente di Cass. n. 32248/2021, richiamato dalla ricorrente, in quanto nel caso di specie il creditore dissenziente aveva ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento formatosi sotto la vigenza dell’art. 183 l.fall., ribadito da Cass. n. 16932 del 2024 e Cass. n. 19981/2025, secondo cui la legittimazione spetta solo a coloro che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione. Ha infine affermato il principio per cui l’interesse del creditore rimasto inerte può essere tutelato solo attraverso i rimedi ordinari, non già mediante il reclamo.
Il secondo motivo, concernente la sussistenza delle condizioni per l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a censurare una parte della motivazione resa ad abundantiam, che non integra una ratio decidendi.
Nota della Redazione
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