Assegno divorzile: lo squilibrio accertato per presunzioni non si rivaluta in Cassazione (Cass. 2884/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2884 del 9 febbraio 2026 (R.G.N. 8796/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Maura Caprioli.

Il principio di diritto

L’assegno di divorzio, che ha funzione — oltre che assistenziale — compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. L’apprezzamento di tali presupposti è riservato al giudice del merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma, poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile di 400,00 euro mensili rivalutabili, in favore dell’ex moglie, fisioterapista con redditi oscillanti tra 0 e 8.075,00 euro annui e attività priva di stabilità e continuità. Rilevava che il marito, già co-amministratore e poi dipendente della principale impresa di famiglia — società con ricavi e utili assai rilevanti — disponeva di risorse ben superiori allo stipendio dichiarato, e che l’apporto prevalente della moglie alla conduzione familiare e alla cura delle figlie aveva consentito al marito di dedicarsi proficuamente all’attività lavorativa.

Il marito ricorreva per cassazione con due motivi. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso; il ricorrente chiedeva comunque la decisione.

La motivazione

La Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la Corte di merito deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla funzione perequativa-compensativa dell’assegno (Cass. n. 4328/2024; n. 35434/2023; n. 23583/2022). Il giudice d’appello ha accertato, con motivazione che si colloca al di sopra del minimo costituzionale, la sussistenza di uno squilibrio economico riconducibile alla «conduzione della vita familiare», dando rilievo alla verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare sulla base di un ragionamento presuntivo (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018). Ciò di cui si duole il ricorrente è, in realtà, la valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.

Trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., si applica il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.: la conformità tra proposta e decisione integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna, a titolo di somma equitativa in favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma), codificando un’ipotesi di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 27433/2023).

L’esito

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali (3.000,00 euro), oltre a 2.500,00 euro ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e a 1.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Implicazioni pratiche

L’accertamento dei presupposti dell’assegno divorzile — lo squilibrio economico e il suo nesso con le scelte comuni di vita familiare — è un giudizio di fatto che può fondarsi su presunzioni e che, se congruamente motivato, non si rivaluta in Cassazione: contestare quell’apprezzamento equivale a chiedere un inammissibile riesame del merito. Chi insiste con il ricorso dopo una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis e poi soccombe in modo conforme alla proposta va incontro, oltre alle spese, alla doppia condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.: la conformità tra proposta e decisione è per legge indice tipizzato di abuso del processo.

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