Sottrazione di minorenne e violazione degli obblighi di affidamento: prevalenza del best interest of the child (Cass. pen. n. 16457/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione di minorenne ex art. 574 cod. pen., il consenso del minore non costituisce un requisito della condotta tipica, ma la sua posizione non può essere ignorata o compressa, dovendo il giudice accertare in concreto se la volontà espressa sia genuina o, al contrario, frutto di un condizionamento abusivo del genitore che ha attuato la sottrazione.
Il delitto di sottrazione di minorenne ha natura plurioffensiva e tutela il diritto del genitore all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché il superiore interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e a non subire pregiudizi dal loro conflitto.
La condotta di sottrazione si configura anche quando il genitore, in assenza di una situazione di pregiudizio per il minore, lo sottrae all’altro genitore affidatario, interrompendone unilateralmente e in modo traumatico il rapporto, con condotte di controllo e isolamento volte ad ottenere la conformità del minore alle regole imposte, così da affermare la propria autorità su entrambi.
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388, comma 2, cod. pen., qualora contestato unitamente alla sottrazione di minorenne, concorre con quest’ultima, atteso che le due norme tutelano beni giuridici diversi: l’effettività della tutela giurisdizionale la prima, il rapporto genitoriale e il superiore interesse del minore la seconda.
Il Fatto
Il padre e la nonna paterna venivano condannati per i reati di sottrazione di minorenne (art. 574 cod. pen.) e di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (art. 388, comma 2, cod. pen.) per avere, per circa due anni, sottratto i due figli minori alla madre affidataria, in violazione dei provvedimenti del Tribunale civile di Lagonegro che ne disponevano il collocamento presso di lei e la frequenza scolastica. La madre, collocataria privilegiata sin dal 2011, era stata totalmente esautorata dal rapporto con i figli, che erano stati portati dal padre presso l’abitazione della nonna in un altro comune, dove erano stati fatti cessare la frequentazione scolastica e sottoposti a un controllo totalizzante, anche attraverso forme di condizionamento psicologico volte a indurli a manifestare il rifiuto di incontrare la madre.
Il Tribunale di Lagonegro aveva condannato gli imputati. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 14 maggio 2025, confermava la condanna, rideterminando la pena e condannando gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile. Avverso tale sentenza, padre e nonna proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo di aver agito per assecondare la volontà dei minori e in assenza di dolo specifico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure aspecifiche e reiterative di questioni già esaminate con motivazione congrua dai giudici di merito. Ha richiamato il principio, consolidato e aggiornato alla luce del principio del “best interest of the child”, secondo cui l’art. 574 cod. pen. tutela non solo il diritto del genitore all’esercizio della responsabilità genitoriale, ma anche il diritto fondamentale del minore a crescere in un contesto familiare equilibrato e a non subire pregiudizi dall’illegittima interruzione del rapporto con il genitore affidatario. Il consenso del minore non esclude la tipicità della condotta, soprattutto quando, come nel caso di specie, la volontà espressa appaia frutto di un sistematico condizionamento operato dal genitore che ha attuato la sottrazione, attraverso forme di controllo, isolamento e pressione psicologica.
La Corte ha evidenziato la gravità della condotta del padre, che per due anni aveva impedito ogni contatto tra i figli e la madre, nonostante i molteplici provvedimenti giudiziari e gli ammonimenti delle autorità, arrivando a rivendicare pubblicamente la violazione dei provvedimenti. La sentenza ha valorizzato gli elementi di prova convergenti, tra cui le testimonianze e la documentazione acquisita, da cui emergeva il carattere pretestuoso delle denunce di maltrattamenti a carico della madre e la natura coercitiva delle modalità di ascolto dei minori, effettuate in luoghi inidonei e senza le dovute cautele. Ha inoltre rilevato come il padre, dopo il collocamento dei figli in casa famiglia e il loro successivo ritorno dalla madre, avesse interrotto ogni rapporto con loro, dimostrando che il suo intento era esclusivamente quello di affermare il proprio potere sull’ex moglie, non già di tutelare il superiore interesse dei figli.
Quanto al concorso tra i reati di cui agli artt. 574 e 388 cod. pen., la Corte ha aderito all’orientamento consolidato che esclude l’assorbimento dell’uno nell’altro, in quanto le due norme tutelano beni giuridici distinti: la sottrazione di minorenne incide sul rapporto genitoriale e sul superiore interesse del minore, mentre la mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice tutela l’effettività della tutela giurisdizionale. Le condotte addebitate agli imputati, che avevano violato molteplici provvedimenti del giudice civile (collocamento dei minori, diniego di trasferimento della residenza, obbligo di istruzione), integravano entrambe le fattispecie incriminatrici.
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