Adottabilità: è nullo il giudizio d’appello che non convoca gli affidatari del minore (Cass. 2956/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2956 del 10 febbraio 2026 (R.G.N. 13693/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Tricomi.
Il principio di diritto
L’art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983 (come modificato dall’art. 2 della l. n. 173 del 2015) prevede che “l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”: è norma di natura processuale che trova applicazione anche nel giudizio di appello, al fine di consentire una compiuta valutazione dell’interesse del minore.
Il fatto
Il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di due fratelli minori, la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale e la definitiva interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine. La madre proponeva appello; la Corte d’appello, disposta una CTU sulla sua capacità genitoriale e sulla disponibilità della nonna a sostenerla, confermava la decisione. La madre ricorreva per cassazione con tre motivi: il primo denunciava la mancata convocazione degli affidatari dei minori, imposta a pena di nullità dall’art. 5, comma 1, l. n. 184/1983.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. I minori, dopo le dimissioni ospedaliere, erano stati collocati in comunità e, dopo la sentenza di primo grado, in affido a rischio giuridico. L’art. 5, comma 1, l. n. 184/1983 impone la convocazione degli affidatari a pena di nullità nei procedimenti su responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità, ed è norma processuale applicabile anche in appello (Cass. n. 14167/2017; Cass. n. 23862/2021). La ratio: per la quotidianità del rapporto, gli affidatari recano un contributo essenziale alla lettura della situazione attuale del minore e all’individuazione della soluzione a lui più favorevole, e la loro convocazione valorizza il legame affettivo con figure vicariali di quelle genitoriali. La previsione riguarda l’affidamento extrafamiliare ex art. 4, non l’affidamento preadottivo di cui agli artt. 22 e ss. Nel caso concreto gli affidatari non erano stati convocati, pur essendo pacifico il regime di affido a rischio giuridico: da qui la nullità.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo. La Corte ricorda che la dichiarazione dello stato di abbandono — presupposto dell’adottabilità — richiede un accertamento in concreto e nell’attualità, con monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il minore, valutando le loro capacità vicarianti e la praticabilità di un’adozione mite; anche in sede di rinvio la Corte d’appello dovrà pronunciarsi all’attualità sulla sussistenza dell’abbandono.
Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame e sentire gli affidatari (con audizione protetta ove occorra).
Implicazioni pratiche
Nei giudizi di adottabilità — e, più in generale, su responsabilità genitoriale e affidamento — la mancata convocazione degli affidatari o della famiglia collocataria è causa di nullità, deducibile anche in appello. Per chi difende il genitore è un vizio autonomo da verificare sempre: gli affidatari sono stati convocati e sentiti? Va tenuta distinta l’ipotesi dell’affidamento extrafamiliare ex art. 4 (convocazione dovuta) da quella dell’affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. Sul merito, la dichiarazione di adottabilità regge solo su un accertamento attuale e concreto dello stato di abbandono, che passi per l’esame delle capacità vicarianti dei parenti entro il quarto grado e della possibile adozione mite.
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