Affidamento esclusivo motivato dall’inidoneità educativa dell’altro genitore (Cass. civ. Sez. I n. 16280 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento dei figli, la regola è l’affidamento condiviso, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. La pronuncia di affidamento esclusivo deve quindi essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore. L’affidamento condiviso non può ritenersi precluso dalla oggettiva distanza tra le residenze dei genitori, potendo questa incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi. Il giudizio prognostico sulle capacità genitoriali va condotto su elementi concreti, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio, aveva disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 337-quater, terzo comma, cod. civ., collocazione della minore presso la madre e contributo di mantenimento a carico del padre di 1.100,00 euro mensili.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3424/2023, ha respinto il gravame del padre, confermando l’affidamento esclusivo e l’importo del mantenimento, e ha corretto l’accorpamento delle spese straordinarie disposto in primo grado, disponendo che al contributo mensile si aggiungesse il rimborso integrale delle stesse. Il padre ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi sul rapporto padre-figlia e la violazione dell’art. 337-ter cod. civ. e dell’art. 3 della Convenzione di New York del 1989, sostenendo che la decisione si fondasse sull’equazione tra mancata residenza in Italia e disinteresse paterno, in contrasto con il carattere ordinario dell’affidamento condiviso.
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la deroga all’affidamento condiviso richiede una duplice motivazione, positiva e negativa, e ha ribadito che la distanza tra le residenze non preclude di per sé l’affidamento condiviso (Cass. 6535/2019).
La Corte ha inoltre riaffermato che il giudizio prognostico sulle capacità dei genitori va formulato su elementi concreti, valutando il modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, le capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nel rispetto della bigenitorialità (Cass. 18817/2015).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato in positivo l’idoneità della madre e ha vagliato la figura paterna sulla base di condotte incontestate: la mancanza di visite alla figlia in Italia, la mancata prova della frequenza delle videochiamate e dei contatti con i servizi sociali per calendarizzare gli incontri. Le risultanze di fatto sono state ritenute di tenore diverso rispetto alle allegazioni del ricorrente.
Quanto al terzo motivo, concernente il reddito gravato dalle rate del mutuo, la Corte lo ha dichiarato infondato: la Corte d’appello ha dato atto della produzione in sede di osservazioni alla ctu, ma ha precisato che il pagamento avveniva tramite un conto corrente estero per il quale non era stato prodotto alcun estratto conto, con conseguente mancata collaborazione del ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con nulla sulle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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