L’alloggio riscattato durante il matrimonio entra nella comunione legale (Cass. 899/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 899 del 16 gennaio 2026 (R.G.N. 29960/2020) — Presidente Rosa Maria Di Virgilio, Relatrice Patrizia Papa
Il principio di diritto
L’erede dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non acquista per successione la proprietà né il diritto alla cessione dell’immobile. Se l’ente trasferisce il bene all’erede dopo avere verificato in capo a lui i requisiti richiesti e l’acquisto si perfeziona in costanza di matrimonio, l’immobile ricade nella comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c. e non costituisce bene personale ex art. 179, lett. b), c.c.
Il fatto
Dopo la separazione, due coniugi discussero lo scioglimento della comunione legale e la natura di diversi immobili. Per un alloggio di Cava de’ Tirreni, la moglie sosteneva che una quota fosse personale perché proveniente dal padre già assegnatario; il marito ne affermava invece l’acquisto in costanza di matrimonio. La Corte d’appello ricondusse l’intero bene alla comunione e rideterminò quote e conguaglio. Entrambe le parti ricorsero per cassazione; il ricorso principale riguardava anche giuramento decisorio, provenienza personale del denaro e spese processuali.
La motivazione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito in appello, poiché l’atto non era sottoscritto personalmente dalla parte né dal difensore munito di procura speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c. Il vizio è insanabile e rilevabile d’ufficio, secondo Cass. n. 17718/2020 e le Sezioni Unite n. 24172/2025. La mancata risposta all’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., produce soltanto una presunzione semplice rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, come ribadito da Cass. n. 32846/2024.
Sul ricorso incidentale, la Corte ha richiamato Cass. nn. 204/2019 e 21050/2024: gli eredi dell’assegnatario che abbia ottenuto l’accettazione della domanda di cessione e pagato il prezzo, ma sia morto prima del trasferimento, non acquistano la proprietà iure hereditatis. Il trasferimento richiede la verifica dei requisiti soggettivi in capo al nuovo assegnatario.
Nel caso concreto il passaggio di proprietà si era perfezionato soltanto con l’atto del 30 gennaio 1980, quando lo IACP aveva verificato le condizioni in capo alle acquirenti. Poiché l’atto era intervenuto durante il matrimonio, la quota non proveniva per successione e ricadeva nella comunione ex art. 177, lett. a), c.c.; non operava l’esclusione dell’art. 179, lett. b), c.c. Il pagamento delle rate da parte del padre prima della morte non modificava la natura dell’acquisto. Ricorso principale e incidentale sono stati rigettati.
Implicazioni pratiche
Per stabilire se un alloggio pubblico sia personale o comune non basta ricostruire chi abbia pagato il prezzo o chi fosse l’originario assegnatario: occorre individuare il momento e il titolo del trasferimento della proprietà. Se l’acquisto definitivo dell’erede avviene durante il matrimonio sulla base di requisiti propri, il bene entra nella comunione legale. Il provvedimento ricorda inoltre che il giuramento decisorio richiede una procura speciale non sostituibile dalla procura ordinaria alle liti.
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