Diffamazione online: blog e social non sono «stampa», niente responsabilità del direttore ex art. 57 c.p. (Cass. pen. 5912/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 5912 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 27682/2025) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Renata Sessa.

Il principio di diritto

L’amministratore di un sito internet non è riconducibile alle figure previste dall’art. 57 c.p.: l’attività on-line non rientra nel concetto di stampa periodica ex art. 1 l. n. 47/1948. Solo la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella cartacea, rientra nella nozione di «stampa»; forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network restano «mezzi di pubblicità» diversi dalla stampa. È esclusa, a priori, l’operatività dell’art. 57 c.p. e la responsabilità del direttore per omesso controllo: chi è provato autore o gestore del contenuto risponde in proprio ex art. 595 c.p.

Il fatto

L’imputato era stato condannato in primo grado e, in appello, dalla Corte d’appello di Catanzaro per diffamazione (art. 595 c.p.) in relazione a un articolo lesivo della reputazione personale e professionale di un parlamentare, pubblicato su un blog a lui riconducibile e, contestualmente, sul suo profilo social. Con l’unico motivo di ricorso deduceva un vizio di motivazione sull’attribuibilità a sé dello scritto, sostenendo che al più avrebbe potuto rispondere ex art. 57 c.p. quale responsabile del sito e che, in ogni caso, si trattava di critica politica.

La motivazione

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo; Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando; Sez. 5, n. 27675 del 07/06/2019): l’amministratore di un sito non è tra le figure dell’art. 57 c.p. e l’attività on-line non è «stampa periodica» ex l. n. 47/1948, appartenendo il blog alla categoria dei «mezzi di pubblicità» diversi dalla stampa. L’interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva del termine «stampa» ricomprende i periodici telematici, ma non può estendersi a forum, blog, newsletter e social network. Esclusa quindi in radice l’operatività dell’art. 57 c.p., resta la verifica della corretta applicazione dell’art. 595 c.p.: la paternità dello scritto era stata accertata attraverso la convergenza e la contestualità delle pubblicazioni — sul blog e sul profilo social, entrambi riconducibili all’imputato (con fotografie e collegamento ipertestuale) e non disconosciuti. Le espressioni, gravemente offensive dell’onore e del decoro, non rispettavano il principio di verità e di continenza, risolvendosi in un attacco gratuito privo di riferimento a fatti realmente verificatisi: esclusa la scriminante del diritto di critica. Le censure, peraltro generiche, non scalfiscono la motivazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma un doppio limite. Chi diffonde contenuti su blog o social non gode dello statuto (né dei limiti) della stampa; ma, proprio per questo, non può invocare l’art. 57 c.p. per traslare la responsabilità sul solo direttore: chi è provato autore o gestore risponde in proprio ex art. 595 c.p. La difesa incentrata sulla mera incertezza dell’autore non regge quando la titolarità del sito e del profilo social, unite alla contestualità delle pubblicazioni, convergono sulla paternità. La critica politica resta scriminante solo entro i limiti di verità e continenza. Esito: ricorso rigettato, con condanna alle spese processuali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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