Responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): l’interesse o vantaggio va provato in concreto, non con dati sociologici; e la confisca colpisce solo il profitto diretto (Cass. pen. 5923/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 5923 del 12 febbraio 2026 (R.G. n. 36702/2025) — Presidente Angelo Caputo, Relatore Anna Maria De Santis.
Il principio di diritto
I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001 — l’interesse e il vantaggio — sono alternativi e concorrenti: l’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante e secondo un metro marcatamente soggettivo; il vantaggio ha connotazione essenzialmente oggettiva, valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito. La motivazione che fonda l’interesse dell’ente su dati metagiuridici di natura sociologica, senza declinare in concreto l’interesse o il vantaggio in diretto rapporto con il reato presupposto, è viziata. Coerentemente, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 è il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non i vantaggi indiretti.
Il fatto
La Corte d’appello di Bari aveva ritenuto la responsabilità amministrativa di un ente, dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), rideterminando la sanzione pecuniaria in 30.000 euro e riducendo la confisca. All’ente si contestava l’acquisto di derrate alimentari in quantità eccedente il reale fabbisogno degli assistiti, con conseguente indebito aggravio dei rimborsi pubblici. I difensori deducevano cinque motivi: difetto dell’elemento soggettivo del soggetto apicale; insussistenza di artifizi e raggiri; illogicità nel calcolo dell’eccedenza; insussistenza dell’interesse o vantaggio ex art. 5; insussistenza dell’ingiusto profitto ex art. 19 d.lgs. 231/2001.
La motivazione
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo: l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non solo da chi ne ha la rappresentanza o la direzione, ma anche da chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 5, comma 1). Il secondo motivo è non consentito perché non devoluto in appello; il terzo, sulla metodologia di calcolo, è reiterativo e sconfina nel merito. È fondato invece il quarto: la Corte territoriale aveva ravvisato l’interesse dell’ente nella volontà di far gravare sulla collettività le conseguenze di una scelta gestionale “fallimentare e antieconomica”, per evitare conflitti con gli ospiti della struttura — dati metagiuridici di natura sociologica, non coerenti con i principi delle Sezioni Unite (n. 38343 del 24/04/2014), che impongono di individuare in concreto l’interesse (ex ante) o il vantaggio (ex post) in diretto rapporto con il reato presupposto. La Corte ricorda inoltre che, a fronte della prescrizione del reato presupposto, il giudice deve accertare autonomamente la responsabilità dell’ente oltre ogni ragionevole dubbio (artt. 8 e 66 d.lgs. 231/2001; art. 533 c.p.p.). L’errata individuazione dell’interesse o vantaggio si riflette sulla confisca ex art. 19, che presuppone un profitto di diretta e immediata derivazione causale dal reato, non i vantaggi indiretti (Sez. 2, n. 50710 del 2019; Sez. 2, n. 53650 del 2016).
Implicazioni pratiche
Per condannare l’ente non basta descrivere una gestione “fallimentare o antieconomica” né richiamare finalità sociali o relazionali: occorre indicare in modo puntuale quale interesse (ex ante) o quale vantaggio (ex post) l’ente abbia tratto in diretto rapporto causale con il reato presupposto. La confisca del profitto segue lo stesso rigore, colpendo il solo vantaggio economico direttamente derivato dal reato, non utilità indirette o riferibili a terzi. Esito: annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.
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