Carenze sistemiche nello Stato Dublino: l’accertamento richiede fonti aggiornate, non solo l’analisi delle norme (Cass. civ. Sez. I n. 20403 del 17.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.7 Unità Dublino – La procedura di determinazione dello Stato competente.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20403/2026, ud. 26/03/2026, dep. 17/06/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno
Parole chiave: [valutazione delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza – rischio di trattamenti inumani o degradanti – fonti internazionali autorevoli ed aggiornate – di elementi oggettivi, attendibili e precisi]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso in esame, la Suprema Corte afferma il seguente principio: “nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il giudice dello Stato membro richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretato dalle sentenze della CGUE del 19 dicembre 2024, C-185/24 e C-189/24, e del 5 marzo 2026, C-458/24, ad accertare l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, che siano da tali da raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità e che implichino un’estrema deprivazione materiale che ponga detti soggetti in una situazione di gravità tale da poter essere equiparata a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'accertamento in ordine all'esistenza di carenze sistemiche non può aver luogo esclusivamente attraverso l'analisi del sistema normativo ed istituzionale dello Stato membro cui è rivolta la richiesta di trasferimento ed il giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, nonché alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, se siano soddisfatte le due condizioni enunciate all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento UE n. 604 del 2013, in ragione delle effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materiale dei richiedenti asilo nelle more della decisione, sulla base di informazioni fornite dalle parti o desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate acquisite anche in via officiose o da ulteriori elementi di fatto”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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