Eccezione di incompetenza territoriale: la società convenuta deve contestare tutti i fori e provarlo (Cass. civ. Sez. I n. 3121 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito l’onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell’eccezione per incompletezza. (Rv. 677634-01)

Il Fatto

Una risparmiatrice conveniva la società postale davanti al Giudice di Pace di Agnone per ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 2001, di 500 e 250 euro, che allo sportello le erano stati indicati come prescritti. La società eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma (sede legale, art. 19 c.p.c.), in alternativa di quello del luogo di sottoscrizione dei buoni (art. 20 c.p.c.) o di quello del domicilio eletto dall’attrice, e contestava la domanda nel merito.

Il Giudice di Pace respingeva l’eccezione perché incompleta: la società aveva contestato solo il foro della sede legale e quello del luogo in cui era sorta l’obbligazione, senza dedurre né provare l’inesistenza, nel circondario, di uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.). Accoglieva poi la domanda nel merito. Il Tribunale di Isernia, in appello, riteneva invece l’eccezione completa, valorizzando la deduzione della società secondo cui lo statuto attribuisce la rappresentanza legale solo al legale rappresentante pro tempore e gli uffici periferici non sono sedi secondarie.

L’attrice proponeva regolamento di competenza con due motivi: incompletezza dell’eccezione rispetto all’art. 19 c.p.c. e rispetto ai criteri dell’art. 20 c.p.c., non avendo la società indicato il giudice del luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta. La società resisteva; il Procuratore Generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi. Fuori dei casi di competenza inderogabile ex art. 28 c.p.c., l’eccezione di incompetenza per territorio richiede, oltre all’indicazione del giudice ritenuto competente ex art. 38 c.p.c., la contestazione di tutti i profili riconducibili ai criteri facoltativi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; altrimenti si considera non proposta e la competenza resta radicata presso il giudice adito (Cass. n. 11259/2025). Per il convenuto persona giuridica, la mancata contestazione del criterio dell’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. rende l’eccezione incompleta, con rilievo anche d’ufficio in sede di regolamento (Cass. n. 31121/2024; n. 20597/2018). La contestazione di ciascun criterio deve essere esplicita, precisa e argomentata, e comprende l’onere di provare i fatti dedotti a sostegno (Cass. n. 12156/2021; n. 17311/2018).

Nel caso concreto, la comparsa di risposta della società affermava solo che gli uffici dislocati sul territorio non costituiscono sedi secondarie con rappresentanza processuale e che lo statuto riserva la rappresentanza al legale rappresentante. Secondo la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente e dal Procuratore Generale, questa deduzione non equivale ad affermare esplicitamente l’inesistenza nel circondario di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato, potendo esservi un rappresentante delegato al di là del personale degli uffici. In ogni caso l’eccezione era incompleta anche per la mancata prova: la società non aveva depositato statuto né visura camerale.

Anche il secondo motivo è fondato: in violazione degli artt. 38 c.p.c. e 1182 c.c., la società non aveva indicato il giudice alternativamente competente in base al luogo di adempimento dell’obbligazione (forum destinatae solutionis). Non basta l’indicazione del foro del consumatore, criterio diverso e nella specie neppure applicabile, perché non invocato dalla consumatrice. La Corte dichiara quindi la competenza del Giudice di Pace di Agnone e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Isernia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *