Canone binomio e cessione gratuita di energia valgono anche per le concessioni idroelettriche in corso (Cass. civ. Sez. Un. n. 2995 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di “canone binomio” e cessione gratuita di energia, il disposto dell’art. 12, comma 1- quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, si applica a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, indipendentemente dal loro stato e dunque anche a quelle in corso di validità, non contenendo la norma alcuna distinzione e dovendo essa essere letta unitariamente alle altre disposizioni del citato art. 12, che disciplinano anche concessioni prorogate o tuttora vigenti e, pertanto, le Regioni possono, con propria legge, determinare il canone di concessione secondo il criterio binomio e imporre ai concessionari l’obbligo di cessione gratuita di una quota dell’energia prodotta, anche per i rapporti concessori in corso, in attuazione del principio di onerosità e proporzionalità del corrispettivo dovuto per l’uso di un bene demaniale. (Rv. 676979-01)

In tema di “canone binomio”, la potestà regionale di determinare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la quota variabile dei canoni di concessione per l’uso della risorsa idrica, in coerenza con l’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, non subisce alcuna incidenza da parte del meccanismo del “price cap”, introdotto dall’art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 per limitare gli extraprofitti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, atteso che esso costituisce norma eccezionale destinata a operare nei rapporti tra produttori e Gestore dei Servizi Energetici nell’ambito del mercato elettrico. (Rv. 676979-02)

Ai sensi dell’art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, l’obbligo della cessione gratuita di energia o della sua monetizzazione non ha natura impositiva o tributaria, ma costituisce una componente del corrispettivo della concessione, avente funzioni solidaristiche e perequative legate all’utilizzo in concessione di un bene sottratto alla collettività e, pertanto, applicabile a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, senza che possa configurare un trattamento arbitrario o eccessivo rispetto ad altri operatori del settore. (Rv. 676979-03)

Il Fatto

Una società produttrice di energia idroelettrica, titolare di concessioni di grande derivazione in Lombardia con durata fissata per legge al 2029 (art. 12, comma 6, d.lgs. n. 79 del 1999), impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti con cui la Regione Lombardia applicava alle concessioni in corso il canone binomio e l’obbligo di cessione gratuita di energia, con possibilità di monetizzazione. Sosteneva che la disciplina del 2018 riguardasse solo le concessioni future e quelle scadute.

Il TSAP respingeva il ricorso. La società ricorreva alle Sezioni Unite con cinque motivi: omessa pronuncia su un motivo aggiunto; inapplicabilità del comma 1-quinquies alle concessioni in corso; mancata considerazione del price cap sugli extraprofitti 2022; violazione della direttiva 2006/123/CE; illegittimità della monetizzazione integrale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile: l’omesso esame di un motivo davanti al TSAP si fa valere con la rettificazione ex art. 204 r.d. n. 1775 del 1933.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 12 è norma generale che considera tutte le concessioni e che il comma 1-quinquies non distingue; le norme specifiche sulle concessioni scadute presuppongono, non escludono, l’applicazione generale. Non c’è retroattività: la nuova disciplina incide su prestazioni future di rapporti di durata, e l’affidamento è escluso perché un operatore prudente in un settore regolato sa di essere esposto a correttivi economici.

Il terzo motivo è infondato: il price cap dell’art. 15-bis d.l. n. 4 del 2022 è misura eccezionale e temporanea tra produttori e GSE; il canone è un corrispettivo sinallagmatico, il cui quantum spetta alla Regione (Corte cost. n. 155 del 2020). Il quarto è infondato perché la direttiva vieta le proroghe automatiche, non la ridefinizione del canone. Il quinto è infondato: cessione gratuita e monetizzazione sono un onere per lo sfruttamento di un bene demaniale limitato, non un tributo (Sez. Un. n. 15888 del 2024). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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