Revisione prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022: la lite tra appaltatore e P.A. spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 3177 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità – in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) – in capo all’Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo. (Rv. 676920-01)

Il Fatto

Un’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico per la ristrutturazione delle facciate e la sostituzione degli infissi di un presidio ospedaliero in Sardegna conveniva davanti al Tribunale di Cagliari l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano e l’Azienda Regionale della Salute Sardegna. Chiedeva la nullità parziale del contratto stipulato nel gennaio 2023 e il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento delle riserve iscritte sui SAL a titolo di adeguamento prezzi; in subordine, la condanna delle amministrazioni per violazione del dovere di buona fede per il rifiuto di rinegoziare.

La stazione appaltante si era rifiutata di applicare i prezzari aggiornati previsti dal d.l. n. 4 del 2022 e dall’art. 4 del contratto. Le amministrazioni eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la revisione dei prezzi rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. Il Tribunale invitava le parti a trattare la questione preliminare.

L’impresa ricorreva alle Sezioni Unite: il meccanismo dell’art. 26, commi 6-bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022 sarebbe automatico e vincolante, senza poteri discrezionali. L’ASL resisteva; il Procuratore Generale chiedeva la giurisdizione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica anzitutto il ricorso come regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.: l’ordinanza del Tribunale, benché richiamasse in motivazione l’orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa, era un provvedimento ordinatorio privo di contenuto decisorio.

Nel merito, la Corte osserva che il d.l. n. 50 del 2022, in vigore dal 18 maggio 2022, si applica al contratto anche se non richiamato nel disciplinare. Il comma 6-bis dell’art. 26 stabilisce che il SAL relativo alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 “è adottato”, anche in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati. L’art. 133, lettera e), n. 2, c.p.a. devolve al giudice amministrativo le controversie sulla clausola di revisione del prezzo, ma vale il criterio del petitum sostanziale: occorre verificare se vi sia stato esercizio di potere amministrativo. Il discrimine, secondo le Sezioni Unite (n. 21990/2020; n. 35952/2021; n. 5093/2025), sta nell’esistenza di una clausola che attribuisca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento: se il potere è vincolato, l’appaltatore fa valere un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale.

L’art. 26 non attribuisce alla P.A. alcuna valutazione comparativa di interessi, ma rinvia ai prezzari regionali aggiornati: è un meccanismo di adeguamento automatico, misura straordinaria e obbligatoria, che esclude discrezionalità sull’an e sul quantum. L’applicazione dei prezzi aggiornati è un’operazione contabile che confluisce in un SAL, non in un provvedimento autoritativo. Se il prezzario non contiene una voce, come per gli infissi in contratto, i costi si accertano con indagini di mercato (parere MIT n. 1151 del 2022). La soluzione trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 9568/2025).

La P.A. agisce quindi come contraente in posizione paritaria e la controversia riguarda l’esecuzione di obbligazioni contrattuali. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *