Sanatoria della notifica al ministero non legittimato senza eccezione ex art. 4 della legge n. 260/1958 (Cass. civ. Sez. 2 n. 6825 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea evocazione in giudizio di un ministero, anziché di altro, integra un errore di identificazione della parte cui l’atto andava notificato, disciplinato dall’art. 4 della legge n. 260/1958. Tale errore deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione dell’amministrazione passivamente legittimata; in tal caso il giudice concede un termine per il rinnovo dell’atto. In difetto di tempestiva eccezione, è preclusa la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio l’irrituale costituzione del rapporto processuale, sicché il giudice non può respingere la domanda ma deve condannare il ministero effettivamente convenuto.

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso monitorio per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, nei confronti del Ministero della Giustizia, in relazione a un giudizio amministrativo definito dopo oltre nove anni. Il Consigliere delegato respingeva la domanda, ritenendo che la richiesta dovesse essere indirizzata al Ministero delle Finanze. Il decreto veniva confermato all’esito dell’opposizione, sul rilievo che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia non era rilevabile d’ufficio. L’art. 4 della legge n. 260/1958 prevede un meccanismo di sanatoria delle irregolari evocazioni in giudizio delle articolazioni amministrative dello Stato, rimettendo all’eccezione dell’Avvocatura dello Stato il rilievo della carenza di legittimazione dell’organo convenuto e imponendo al giudice di concedere un termine per la regolarizzazione del contraddittorio.

La norma mira a evitare che la complessità dell’organizzazione statale e la difficoltà di individuare il legittimato passivo si traducano in un ostacolo all’accesso alla giustizia, restringendo i casi di inammissibilità dell’azione. In mancanza di eccezione tempestiva, pertanto, è preclusa la possibilità di far valere l’irrituale costituzione del rapporto processuale.

Nel caso di specie, l’opposizione era stata notificata anche al Ministero delle Finanze, che si era costituito ritualmente: la Corte ha ritenuto che tale costituzione avesse sanato l’originario vizio della domanda, creando una situazione assimilabile alla sanatoria disposta dal giudice su eccezione di parte. Ha inoltre valorizzato il precedente di Cass. n. 24268/2025, secondo cui la notifica del decreto monitorio a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall’opposizione di quello legittimato.

La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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