Onere della prova, offerta contrattuale e vizio motivazionale: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 25715 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della regola sull’onere della prova può prospettarsi solo quando il giudice attribuisca l’onere stesso alla parte non tenutavi per legge, non già quando si controverta della sola valenza probatoria di documenti prodotti dal soggetto pacificamente onerato. Le norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili ex art. 1324 cod. civ. agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, non si estendono agli atti formati nel processo a fini istruttori, soggetti al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ.. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la deduzione di mere questioni o argomentazioni. La memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso.
Il Fatto
La vicenda origina da un contratto del 14.7.1990 con cui il titolare di una ditta individuale ottenne la concessione di spazi pubblicitari all’interno delle cabine e delle stazioni di una funivia, per tre anni e un corrispettivo annuo di L. 30.000.000. Dopo pochi mesi il servizio fu interrotto e le stazioni demolite, con rimozione dei pannelli affissi.
Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria. La società poi succeduta propose appello; nel giudizio fu esperita querela di falso su dieci documenti, sette dei quali dichiarati falsi. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 15.3.2022, accolse parzialmente l’appello principale e quello incidentale, liquidando in favore dell’attore la somma di € 2.114,00, escludendo il danno da lucro cessante fondato su un’offerta dell’11.1.1992 di L. 80.000.000. Contro questa decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1362, comma 1, e 2697, comma 1, cod. civ., sostenendo che la lettera dell’11.1.1992 avrebbe assolto l’onere probatorio, come già ritenuto per altri documenti. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non pone un problema interpretativo né di riparto dell’onere, ma contesta soltanto l’efficacia probatoria di un documento prodotto da chi era pacificamente onerato di dimostrare il danno.
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. — si legge — ricorre solo se il giudice attribuisca l’onere alla parte non tenutavi per legge, ipotesi estranea al caso. Quanto all’offerta, la Corte richiama il principio secondo cui le norme sull’interpretazione contrattuale non si applicano agli atti formati nel processo a fini istruttori, rimessi alla valutazione discrezionale ex art. 116 cod. proc. civ., e rileva che il vizio motivazionale non è prospettato con specificità, essendo sviluppato solo in memoria.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 1326 cod. civ. e sul n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. Il ricorrente non indica un fatto storico, principale o secondario, bensì solleva questioni e argomentazioni sulla portata dei documenti, già oggetto del primo motivo. La ricognizione del contenuto dell’offerta e della lettera di riscontro resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, censurabile nei ristretti limiti segnati dalle Sezioni Unite n. 20867/2020, non rispettati dal mezzo.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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