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Insinuazione al passivo della banca: gli estratti conto integrali vanno valutati dal giudice (Cass. civ. Sez. I n. 2252 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l’onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l’onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale. (Rv. 677869-01)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l’omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa). (Rv. 677869-02)

Il Fatto

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito derivante da diversi rapporti contrattuali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, escludendo i saldi di un conto corrente operativo, di un conto per anticipi su fatture e di un conto per finanziamento all’importazione.

La banca ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall., rigettata dal Tribunale di Pescara. Contro il decreto la banca, cui è poi subentrata la cessionaria del credito, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: tra l’altro, il mancato apprezzamento degli estratti conto integrali, prodotti senza contestazioni del curatore rimasto contumace; l’erronea qualificazione dei contratti come privi di data certa nonostante i timbri postali; la violazione del contraddittorio sul rilievo d’ufficio. La curatela non si è difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo e li accoglie, con assorbimento degli altri. Il Tribunale era partito da due premesse corrette: al curatore non si applica l’art. 1832 c.c. sull’approvazione tacita del conto, e i contratti privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili alla procedura. Le ha però applicate male: dopo aver dato atto del deposito degli estratti conto «nella loro completa consistenza», ne ha ignorato il contenuto, affermando che ai «meri estratti conto» non può darsi rilievo.

La Corte distingue: una cosa è negare che le risultanze degli estratti vincolino il curatore; altra cosa è dichiararle irrilevanti nel materiale probatorio che il giudice deve apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non esiste una prova legale negativa che impedisca di valutarli. Anzi, secondo i precedenti richiamati (Cass. nn. 22208/2018, 27201/2019, 5319/2020), di fronte a una produzione integrale degli estratti grava sul curatore l’onere di contestare in modo specifico le singole poste. Non è un’inversione dell’onere della prova, che resta sulla banca, ma la possibilità che sul contenuto degli estratti maturi una non contestazione processuale, purché il curatore sia parte costituita.

Quanto alla data certa, il rilievo d’ufficio è ammesso (Cass. S.U. n. 4213/2013), ma la stessa pronuncia impone di sollecitare prima il contraddittorio, principio valido anche fuori dall’accertamento del passivo (Cass. n. 28144/2023). La nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. richiede che la parte deduca una concreta lesione delle proprie facoltà difensive (Cass. n. 13920/2020): onere qui assolto, perché la banca sostiene che i contratti recavano timbri postali idonei a conferire la data certa e non ha potuto argomentarlo nel merito.

La Corte cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che dovrà valutare la data certa dei contratti e apprezzare tutto il materiale probatorio, compresi gli estratti conto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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