Irripetibilità dei pagamenti eseguiti in sede di riparto fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 9748 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime della legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006, i pagamenti eseguiti dal curatore in favore dei creditori in esecuzione del piano di riparto sono irripetibili, in applicazione del principio della c.d. immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di riparto. Ne consegue che il fallito tornato in bonis non può agire per la ripetizione di indebito o l’arricchimento senza causa avverso la curatela o i creditori per rimettere in discussione la legittimità del riparto, neppure deducendo la non conformità del pagamento allo stato passivo. La relativa questione di legittimità costituzionale dell’art. 114 legge fall. è manifestamente infondata, non sussistendo irragionevole disparità rispetto alla disciplina delle espropriazioni forzate individuali.
Il Fatto
Una società, assoggettata a fallimento dal 1995 al 2009, convenne in giudizio la banca creditrice ammessa al passivo e la società cessionaria del relativo credito, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme percepite in sede di riparto fallimentare, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. La società attrice deduceva che il pagamento era stato eseguito in favore di soggetti diversi dalla creditrice ammessa, non essendo stata annotata la cessione del credito.
Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda e la Corte d’Appello, investita del gravame, rigettò l’impugnazione. Avverso la sentenza della corte territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, affronta in via preliminare il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la correttezza dell’affermazione secondo cui non è ammessa l’azione di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa per recuperare i pagamenti effettuati in esecuzione del riparto fallimentare, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la legittimità del piano di riparto finale.
La Corte osserva come la doglianza si ponga in consapevole contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, senza offrire elementi per confermarlo o mutarlo, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Richiamando il principio affermato da Cass. n. 4729/2018, la Corte ribadisce che, con riferimento al regime normativo anteriore alle riforme del 2006, i provvedimenti di ammissione al passivo producono efficacia solo ai fini del concorso, ma rileva in via assorbente il principio della immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in sede di riparto, ora espressamente codificato dall’art. 112 e dall’art. 114, primo comma, legge fall. nel testo novellato. Allo stesso modo, con richiamo a Cass. n. 16132/2018, viene escluso l’interesse del fallito tornato in bonis ad agire per la caducazione di un pagamento eseguito dal curatore in forza di una transazione.
Quanto alla dedotta illegittimità del riparto per mancata annotazione della cessione del credito, la Corte la reputa irrilevante, osservando come la questione riguarderebbe il rapporto tra banca cedente e società cessionarie, mentre resta assorbente il rilievo dell’immutabilità dei riparti. La Corte precisa, inoltre, che la circostanza che l’imprenditore fallito non sia parte del procedimento di formazione dello stato passivo è conseguenza della normativa che affida la gestione del patrimonio al curatore, il quale sostituisce il fallito anche nei rapporti con i creditori concorsuali, senza che ciò incida sulla validità e definitività dei riparti, come già affermato da Cass. n. 29156/2024.
La Corte dichiara poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 114 legge fall., sollevata in via subordinata: non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle espropriazioni forzate individuali, dove la giurisprudenza afferma l’immutabile stabilità delle attribuzioni patrimoniali in favore del creditore procedente o intervenuto, salvo il venir meno del titolo esecutivo, come già precisato da Cass. nn. 20994/2018 e 17371/2011. Quanto alla mancata partecipazione del fallito alla formazione dello stato passivo, l’eventuale rimedio potrebbe essere la sua legittimazione a partecipare a quei procedimenti, non certo una selettiva deroga all’irripetibilità dei pagamenti. Dichiarato inammissibile il primo motivo, la Corte ritiene assorbita la censura sulle spese e dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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