Accreditamento provvisorio e contratto scritto: nessun credito verso la ASL (Cass. civ. Sez. III n. 10715 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In regime di accreditamento provvisorio o transitorio, il rapporto tra struttura sanitaria privata e azienda sanitaria territoriale non trova più la propria fonte nella convenzione esterna già stipulata, ma presuppone la stipula di un apposito contratto in forma scritta. In sua mancanza la struttura non può vantare un diritto di credito proprio nei confronti della ASL per le prestazioni erogate. Il rimborso delle prestazioni connotate da necessità e urgenza, rese in assenza di convenzione, spetta eventualmente al cittadino e non alla struttura erogante, che non ha titolo per azionare il credito del paziente.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un credito, agisce per il pagamento di fatture emesse per prestazioni sanitarie — in particolare di dialisi ambulatoriale — rese da una clinica nel periodo ottobre 2008/dicembre 2009, quando la struttura operava in regime di accreditamento provvisorio. La ASL territorialmente competente resiste in giudizio.
Il primo giudice esclude l’esistenza del credito per mancanza di un contratto scritto. La Corte d’appello rigetta l’impugnazione, ritenendo non sufficienti il solo accreditamento provvisorio e la produzione delle fatture ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992. La società ricorre allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i due motivi congiuntamente, perché incentrati sulla medesima questione letta sotto diversi profili di asserita nullità della sentenza. Il ricorso è proposto per violazione di legge, con deduzione del contrasto con l’art. 1339 cod. civ. e con la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994, oltre che per errata valutazione delle prove sulla sussistenza del rapporto contrattuale.
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.: la loro illustrazione non si correla alla motivazione della sentenza territoriale, né al principio ivi affermato, conforme alla giurisprudenza formatasi sulla questione (richiamata Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020).
Nel merito, la sentenza impugnata argomenta che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legge n. 833 del 1978, di stipulare un apposito contratto scritto con la ASL sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con il contratto la struttura accetta le tariffe, i limiti quantitativi e la eventuale regressione tariffaria; l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, secondo modalità e tempi convenzionalmente stabiliti o applicabili per integrazione legislativa.
Il regime transitorio dettato dall’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, relativo al passaggio dei soggetti già convenzionati dal convenzionamento esterno al sistema dell’accreditamento, consente la prosecuzione dell’attività subordinatamente alla stipula del contratto con la ASL. Ne deriva che la fonte del rapporto non è più la convenzione ex legge n. 833 del 1978, come affermato in Sez. III n. 17588 del 2018, Sez. III n. 7019 del 2020 e Sez. III n. 20997 del 2024.
La Corte esclude inoltre che l’accreditamento provvisorio generi obbligazioni ex lege a carico della pubblica amministrazione, proprio perché manca il collegamento tra convenzione e contratto. Resta estranea al giudizio la questione della responsabilità precontrattuale della P.A. ravvisata da Cass. n. 14188 del 2016, profilo non dedotto in questa sede, ove si intende soddisfare un credito di cui manca ogni titolo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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