Omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza per territorio e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 9675 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. configura omessa pronuncia quando il giudice non decide su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta diretta a ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge. Il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa pronuncia non richiede formule sacramentali né l’esatta indicazione numerica dell’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione per omissione. Il giudice di merito che rigetti l’eccezione di incompetenza territoriale con affermazione generica e apodittica, priva di contenuti specifici, viola l’art. 132 cod. proc. civ., non risultando intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona per il pagamento di una somma a favore di una compagnia assicurativa. Il credito derivava dall’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi assunti verso un ente pagatore in relazione a un anticipo comunitario; il garante aveva corrisposto l’importo dopo l’inadempimento del debitore principale. Nell’opposizione si deduceva la qualità di consumatore in capo a uno degli obbligati, con conseguente incompetenza territoriale del giudice adito, oltre alla fraudolenta escussione della garanzia.

Il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame: annullava il decreto ingiuntivo per la sola posizione dell’obbligata solidale, accogliendo l’eccezione di incompetenza, e rigettava integralmente le domande del debitore principale. Questi propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce, con entrambi i motivi esaminati congiuntamente, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale da lui sollevata, indicando quale foro esclusivo quello convenzionalmente pattuito.

La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili alle ragioni dell’art. 360 cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali. Quando si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, non occorre la menzione esplicita del n. 4 del primo comma, essendo sufficiente l’univoco riferimento alla nullità derivante dall’omissione, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013.

La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda, dovendosi parlare, in tali casi, di omissione di pronuncia parziale. Nel caso di specie il giudice di merito si è limitato ad affermare che l’eccezione di incompetenza andava accolta per la posizione dell’obbligata solidale, mentre per il debitore principale si sarebbe proceduto all’esame degli altri motivi di appello.

Tale affermazione, priva di contenuti specifici e di adeguata motivazione, non indica le ragioni del rigetto dell’eccezione. La Corte sottolinea che una motivazione così carente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e viola l’art. 132 cod. proc. civ., incidendo sul diritto di difesa e sulla verificabilità della decisione.

Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione; la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando il principio disatteso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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