Costi da reato indeducibili solo per i delitti, non per le contravvenzioni come la lottizzazione abusiva (Cass. civ. Sez. V n. 2717 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina dei cd. costi da reato, di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con l. n. 44 del 2012, in caso di contestazione d’una pluralità di reati, di cui alcuni delitti ed altri contravvenzioni, dall’eventuale unicità del disegno criminoso non discende alcuna automatica riferibilità ad essi dell’intero insieme dei costi e delle spese, onde trarne la conseguenza della totale indeducibilità, dovendosi, invece, avere riguardo partitamente alla specifica frazione di questi riferibile a ciascun reato, con conseguente indeducibilità soltanto dei costi e delle spese riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni. (Rv. 677779-01)

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), devono ritenersi costo o spesa direttamente “utilizzati” per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa, purché presentino un nesso diretto con la realizzazione del delitto, trovando titolo nell’assunzione, da parte dell’agente, di una obbligazione ad essa strutturalmente funzionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando sul punto il provvedimento impugnato, la indeducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente per una lottizzazione abusiva in quanto non funzionali alla realizzazione del delitto di corruzione del sindaco – per il compimento, nel procedimento urbanistico, di un atto contrario ai doveri d’ufficio – attesa l’autonomia concettuale e giuridica delle corrispondenti figure di reato, non costituendo la prima coessenziale e necessaria evoluzione dell’altra). (Rv. 677779-02)

In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell’IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l’edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all’effettiva destinazione dei manufatti, quand’anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all’edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell’intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865. (Rv. 677779-03)

Il Fatto

Una società aveva costruito a Brindisi un complesso turistico in forza di un accordo di programma con vincolo di destinazione alberghiera e divieto di vendita frazionata. Due convenzioni comunali avevano allentato i vincoli e le unità erano state vendute a privati come abitazioni, con IVA agevolata. Al legale rappresentante erano stati contestati lottizzazione abusiva e, separatamente, corruzione e truffa.

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato i costi di costruzione come costi da reato e contestato le aliquote IVA ridotte, l’omessa regolarizzazione delle fatture passive e la detrazione su note di credito per rinunce all’acquisto. CTP e CTR avevano dato ragione alla contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La norma, nel testo del 2012 applicabile come lex mitior, richiede un delitto non colposo; la lottizzazione abusiva è una contravvenzione e l’avviso riferiva il recupero solo ad essa. L’unicità del disegno criminoso, non accertata in sede penale, non trasferisce i costi ai delitti: anche nel reato continuato le violazioni restano distinte a ogni effetto diverso dalla pena. Né la lottizzazione è l’evoluzione necessaria della corruzione.

Il secondo motivo è accolto. L’aliquota agevolata dipende dalla destinazione effettiva dell’immobile (Cass. n. 28578/2021), da verificare anche contro i titoli edilizi (Cass. n. 33896/2019) e l’intera filiera degli atti amministrativi. La CTR si è fermata al classamento catastale. La censura sulle fatture passive non era generica.

Il terzo motivo è fondato per ragioni diverse: le rinunce previste dal contratto rientrano nell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, senza termine annuale, ma la nota di variazione va emessa entro il termine della dichiarazione annuale. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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