Esclusione per gravi violazioni fiscali non definitive: rileva la situazione al momento della valutazione (TAR Puglia n. 941 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cause di esclusione non automatiche di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare la gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento espulsivo. Le pronunce giurisdizionali cautelari favorevoli all’operatore economico, intervenute successivamente, non possono costituire parametro di legittimità dell’azione amministrativa, in applicazione del principio del tempus regit actum e del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. La condotta reticente o omissiva dell’operatore in sede di partecipazione, pur non integrando autonoma causa di esclusione, può essere valorizzata dalla stazione appaltante quale elemento sintomatico della inaffidabilità dello stesso ai fini del giudizio di gravità della violazione.

Il Fatto

Una cooperativa, operatore economico, veniva esclusa da una procedura di gara indetta dal Comune di Foggia e gestita dalla Provincia di Foggia quale stazione unica appaltante per l’affidamento di servizi di assistenza domiciliare educativa. Il provvedimento di esclusione, adottato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, era fondato sulla sussistenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, per un importo ritenuto superiore alle soglie legali di rilevanza rispetto al valore dell’appalto. L’operatore economico, dopo aver richiesto invano l’annullamento in autotutela, impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione disposta in favore di un concorrente, deducendo plurimi vizi di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di autotutela, osservando che tale potere non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente portata meramente sollecitatoria, e che il rimedio avverso il silenzio-inadempimento non è utilizzabile in assenza di un obbligo giuridico di provvedere.

Nel merito, il Collegio ha respinto il motivo di ricorso unico ma pluriarticolato. Quanto alla dedotta irrilevanza delle violazioni a seguito delle sospensioni giurisdizionali intervenute, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023, non rilevano le violazioni per le quali sia intervenuta una pronuncia favorevole o una sospensione. Tuttavia, nel caso di specie, la sospensione era successiva all’adozione del provvedimento espulsivo, sicché non poteva incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa, dovendosi avere riguardo al momento della valutazione.

Con riferimento alla censura sulla reiterazione delle condotte, il TAR ha precisato che la pluralità di violazioni riferite a diverse annualità può essere legittimamente assunta come elemento di valutazione della gravità. Il Collegio ha inoltre respinto la doglianza relativa alla dichiarazione resa in sede di gara, valorizzando la condotta reticente dell’operatore, che aveva omesso di comunicare integralmente gli avvisi di accertamento e i relativi importi, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte ha infine ritenuto legittima la valutazione complessiva dell’Amministrazione, che non si è limitata all’accertamento quantitativo ma ha esteso l’indagine all’affidabilità dell’operatore, considerando l’impatto potenziale del debito tributario sulla tenuta economico-finanziaria. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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