Legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale disposta dal CdA con mozione regolamentare (TAR Puglia n. 372 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del Presidente del Consiglio comunale non richiede un’espressa previsione statutaria quando sia disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, atteso che l’omessa previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta dell’organo. La differente disciplina delle maggioranze previste per la nomina e per la revoca è espressione di una scelta ragionevole, considerata la diversa natura delle due deliberazioni. La valutazione dei fatti posti a fondamento della revoca non deve essere condivisa dal giudice amministrativo, purché non si riveli arbitraria o implausibile.
Il Fatto
Un componente del Consiglio comunale di un Comune pugliese impugnava la deliberazione con cui l’assemblea aveva revocato il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il ricorrente contestava anche la legittimità delle norme regolamentari che disciplinano la revoca, nonché la successiva deliberazione di elezione del nuovo Presidente, deducendo che la revoca non sarebbe consentita in assenza di un’espressa previsione statutaria e che le maggioranze richieste per la revoca sarebbero ingiustificatamente diverse da quelle previste per la nomina. Il Comune e la controinteressata si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la questione alla luce della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, rilevando l’insussistenza del fumus boni juris.
In primo luogo, il Collegio ha precisato che l’omessa previsione statutaria della revoca non può essere interpretata come volontà implicita dell’ente di escluderla. La revoca del Presidente del Consiglio comunale è un’ipotesi pacificamente disciplinata dal regolamento consiliare, che rappresenta la sede naturale per la definizione delle modalità di funzionamento dell’organo. L’assenza di una norma statutaria non può pertanto configurare una garanzia di stabilità assoluta della carica, che risulterebbe priva di ragionevole giustificazione.
Quanto alla diversa disciplina delle maggioranze richieste per la nomina e per la revoca, il Tribunale ne ha affermato la ragionevolezza, in considerazione della diversa natura delle due determinazioni: la prima è espressione di una scelta costitutiva dell’organo, la seconda rappresenta un atto di verifica del rapporto fiduciario con il Presidente.
Infine, con riguardo al merito della revoca, il Collegio ha escluso che la valutazione compiuta dal Consiglio dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, considerati nel loro complesso, possa ritenersi arbitraria o implausibile, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa per il sindacato del giudice su tali atti. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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