Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza sulla carta docente (TAR Piemonte n. 246 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’amministrazione dia esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso. L’adempimento tardivo soddisfa la pretesa sostanziale e integra la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria di cessazione non esime l’amministrazione dalla rifusione delle spese, poste a suo carico per il principio della soccombenza, proprio perché l’esecuzione è seguita all’instaurazione del giudizio. La riunione dei ricorsi, disposta solo per la pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
Numerosi docenti precari hanno agito in ottemperanza davanti al TAR Piemonte per l’esecuzione di sentenze con cui i giudici del lavoro avevano accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per l’aggiornamento e la formazione, tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. I titoli giudiziali erano passati in giudicato.
Con memoria depositata in data 4 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dato atto che l’amministrazione resistente aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore, sono stati riuniti e decisi con un’unica pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il decreto n. 3 del 10 marzo 2025 del Presidente della Sezione, che ha adottato misure organizzative per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente, disponendo la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo. Il decreto è stato determinato dall’incidenza della materia, attestatasi sul 59% dei ricorsi introitati presso l’intero TAR Piemonte.
Il Tribunale chiarisce la portata dell’istituto: la riunione è operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Essa non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni. La scelta organizzativa resta, dunque, sul piano della gestione del carico giudiziario.
Nel merito, la memoria dei ricorrenti ha attestato l’avvenuto adempimento dell’amministrazione. Il Collegio ne deduce la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., trattandosi di esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. Su questa premessa fonda la condanna alle spese in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 800,00 per ciascun ricorso a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.