Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di pagamento entro il termine assegnato (TAR Piemonte n. 1798 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore di una sentenza passata in giudicato ne chieda l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte. La domanda è ammissibile se il titolo è stato notificato e se è infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza riconoscergli alcun compenso quando l’incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con cui l’amministrazione era stata condannata a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione e la Retribuzione Professionale Docente.

Formatosi il giudicato, il titolo è stato notificato all’amministrazione, che è rimasta inerte. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento delle somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, con conseguente ammissibilità dell’azione.

L’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento. Il Collegio ha pertanto accertato l’inottemperanza e ordinato all’ente di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Sul piano accessorio, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo effettivo, escludendo la rivalutazione monetaria, non essendo allegata una sua incidenza superiore al tasso di interesse di legge.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è stata condannata alle spese di causa, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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