Esclusione per violazioni fiscali sospese dal giudice tributario (TAR Puglia n. 940 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 configura una fattispecie composita che richiede un accertamento sostanzialistico, non formalistico, dell’affidabilità dell’operatore economico. L’esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate non opera quando, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato II.10 al Codice, sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole o un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa. La valutazione di regolarità fiscale va ancorata ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti al momento delle verifiche pre-aggiudicazione, secondo il principio del tempus regit actum, senza attribuire efficacia retroattiva alla sospensione cautelare. L’ammissione alla gara non genera posizioni di affidamento consolidato né richiede la motivazione propria dei provvedimenti di esclusione.

Il Fatto

Una società cooperativa consortile, seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di assistenza socio-educativa domiciliare bandita dalla CUC del Tavoliere, ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Manfredonia in favore della controinteressata, deducendo la violazione dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per la mancata esclusione di quest’ultima, ritenuta gravata da violazioni fiscali non definitivamente accertate. La ricorrente invocava il principio di continuità del possesso dei requisiti, sostenendo che le irregolarità tributarie sussistevano al momento della domanda di partecipazione, essendo state sospese dal giudice tributario solo pochi giorni prima dell’aggiudicazione. Ha altresì proposto istanza di accesso all’offerta tecnica integrale della controinteressata e domanda di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della CUC del Tavoliere, avendo questa indetto la gara, approvato bando e disciplinare e nominato RUP e commissione, sicché ha concorso alla formazione degli atti impugnati, come richiesto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8005/2024.

Nel merito, il Collegio ha congiuntamente scrutinato le censure, rammentando che l’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 configura l’esclusione come non automatica, richiedendo una valutazione tecnico-discrezionale composita della stazione appaltante, che non può limitarsi alla soglia quantitativa dell’art. 3 dell’Allegato II.10 ma deve vagliare l’attitudine della violazione a compromettere l’affidabilità dell’operatore, secondo i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Codice, in linea con la propria sentenza n. 975/2024 e con TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 1746/2026.

La decisione si fonda sul rilievo dirimente dell’art. 4 dell’Allegato II.10, che preclude l’effetto espulsivo quando la violazione sia stata incisa da una pronuncia giurisdizionale favorevole, ancorché non definitiva, o da un provvedimento di sospensione. Nel caso di specie, le ordinanze della Corte di Giustizia Tributaria di Bari del settembre 2025 avevano sospeso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2018 e 2019 prima delle verifiche pre-aggiudicazione, e il certificato dell’Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2025 aveva attestato l’esito positivo della verifica di regolarità fiscale.

Il TAR ha escluso che ciò equivalga ad attribuire efficacia retroattiva alla sospensione cautelare: non essendo mai stata rilevata dall’amministrazione la causa di esclusione in sede di ammissione, non poteva presumersi l’esistenza di una pregressa irregolarità né predicarsi la violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti. La valutazione di regolarità fiscale va ancorata ai presupposti sussistenti al momento delle verifiche ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, e la sospensione sopravvenuta, intervenuta prima dell’aggiudicazione, rendeva immune da vizi l’operato della stazione appaltante, che correttamente ha dato corso alla procedura perseguendo il risultato dell’affidamento con la massima tempestività, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6267/2025 in tema di motivazione dei soli provvedimenti di esclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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