Annullato l’ennesimo diniego comunale all’installazione di una stazione radio base per contrasto con opere pubbliche future (TAR Puglia n. 942 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture tecnologiche a servizio di impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualunque destinazione urbanistica dei suoli e soggette alla normativa speciale del d.lgs. n. 259/2003. La trasformazione digitale e la capillare distribuzione del segnale di rete costituiscono obiettivi di interesse pubblico a carattere prioritario, sicché la loro installazione non può essere subordinata a divieti generalizzati o a limitazioni non giustificate. L’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera viaria, quale una ciclovia, è cedevole rispetto all’interesse alla installazione della stazione radio base quando la domanda dell’operatore sia anteriore alla programmazione dell’opera pubblica. È illegittimo l’annullamento in autotutela fondato sull’asserita mancata acquisizione di documenti, se l’operatore ha fornito tutta la documentazione richiesta, e contrasta con il principio di non aggravamento del procedimento la reiterata richiesta di integrazioni istruttorie.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni, aveva presentato in data 11 aprile 2023 istanza per l’installazione di una stazione radio base multigestore nel territorio del Comune resistente. Nonostante una precedente sentenza del medesimo TAR avesse già annullato precedenti atti di diniego, il Comune perseverava nell’opposizione, adottando nuove ordinanze di annullamento in autotutela della dichiarazione di titolo unico e una successiva ordinanza di sospensione dei lavori. Il nuovo motivo ostativo era rappresentato dall’interferenza tra l’impianto e la realizzazione di una ciclovia finanziata con risorse pubbliche, la cui approvazione era però avvenuta solo nel febbraio 2025, in epoca successiva alla domanda di autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, rilevando come l’ordinanza impugnata fosse stata ritualmente depositata in giudizio e come le censure fossero chiaramente riferibili agli atti. In merito all’eccezione di omessa notifica ai controinteressati, il Collegio ha rammentato che l’evocazione in giudizio è condizione di ammissibilità solo quando il controinteressato sia individuato o facilmente individuabile dall’atto, ciò che non ricorreva nella specie.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente richiamato i principi affermati nella sentenza n. 182 del 2025, resa tra le medesime parti, secondo cui le stazioni radio base sono da qualificare come opere di urbanizzazione primaria, sottratte alla disciplina del d.P.R. n. 380/2001 e soggette al d.lgs. n. 259/2003, e la trasformazione digitale è obiettivo di interesse pubblico prioritario. Su tali basi, l’installazione di impianti di telefonia mobile non può essere limitata in via generalizzata, dovendosi garantire un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico e quello alla piena copertura di rete.
Quanto al merito dei provvedimenti impugnati, il Collegio ha ritenuto erronea la motivazione dell’annullamento in autotutela basata sull’asserita mancata risposta alle richieste istruttorie. Dalla documentazione in atti emergeva infatti che la società aveva più volte inviato al Comune la documentazione richiesta, sicché la reiterata richiesta di integrazioni si poneva in contrasto con il divieto di aggravio del procedimento di cui all’art. 1, comma secondo, legge n. 241/1990.
In relazione alla nuova ragione ostativa, il TAR ha osservato che il procedimento autorizzatorio era stato avviato nell’aprile 2023, mentre la programmazione dell’opera pubblica (la ciclovia) risaliva al febbraio 2025. La rilevantissima anteriorità della domanda, unita alle ragioni tecniche illustrate dall’operatore circa l’insostituibilità del sito prescelto per garantire la copertura del segnale, imponeva di riconoscere la prevalenza dell’interesse alla realizzazione dell’impianto. Il presunto intralcio alla ciclovia non poteva pertanto giustificare il diniego, essendo l’interesse comunale cedevole rispetto alle esigenze di capillare distribuzione della rete.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato illegittima anche l’ordinanza di sospensione dei lavori, sulla quale si ripercuoteva l’invalidità dei provvedimenti di autotutela già annullati, ed ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.