Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta adozione del provvedimento (TAR Puglia n. 874 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è condizionata alla permanenza dell’interesse processuale alla declaratoria dell’obbligo di provvedere. La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, ancorché di contenuto negativo e autonomamente impugnato in separato giudizio, determina il venir meno dell’oggetto della controversia e dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, la tutela della parte va perseguita esclusivamente attraverso l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto, non già mediante il prosieguo del giudizio avverso l’inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza volta all’ottenimento del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico composto da 16 aerogeneratori, della potenza complessiva di 99,2 MW, nei territori di Apricena e comuni limitrofi.
Chiedeva altresì la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Si costituivano il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia.
La Motivazione della Corte
In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dato atto che, con nota del 26.06.2025, il Ministero dell’Ambiente aveva notificato l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, a seguito dell’espressione del parere contrario del Ministero della Cultura. Avverso tale determinazione la società aveva proposto autonomo ricorso, attualmente pendente dinanzi al medesimo TAR.
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenienza del provvedimento e l’avvio del relativo procedimento decisionale avevano determinato il venir meno dell’originario interesse alla decisione del giudizio avverso il silenzio. Ha pertanto preso atto della rinuncia implicita all’azione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui l’azione avverso il silenzio perde ogni utilità quando l’amministrazione abbia comunque provveduto, dovendo la parte contestare gli eventuali vizi del provvedimento sopravvenuto nell’ordinario giudizio di impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.