Obbligo di astensione del commissario per sodalizio scientifico con i candidati (TAR Campania n. 1870 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il componente di una commissione di valutazione per la chiamata di professore universitario è tenuto ad astenersi quando intrattenga con uno o più candidati un sodalizio professionale stabile e continuativo, caratterizzato dalla condivisione della gran parte della produzione scientifica, di attività editoriali e di partecipazione a congressi, oltre che dalla comune appartenenza al medesimo Dipartimento. In tale ipotesi non può presumersi la piena imparzialità di giudizio del commissario, chiamato a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lui stesso. L’obbligo di astensione discende dall’art. 51 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, ed è ricavabile altresì dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Gli atti della procedura sono annullati anche a prescindere dalla prova dell’effettiva influenza esercitata, essendo sufficiente il mero rischio che essa possa essersi esplicata.
Il Fatto
Il ricorrente, professore di prima fascia di Anatomia Umana presso un’altra università, ha partecipato alla procedura comparativa indetta da un ateneo campano per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 05/HI. All’esito della valutazione comparativa, tre candidate si sono classificate in posizione migliore rispetto al ricorrente; il primo posto è stato assegnato alla candidata poi risultata vincitrice.
Ritenendo illegittima la valutazione, il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, il decreto di costituzione della Commissione e i relativi verbali, deducendo la violazione del principio di imparzialità per la presenza, tra le candidate e la commissaria, di rapporti di stabile collaborazione scientifica, oltre a censure di illogicità della valutazione comparativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva dei dicasteri intimati, non essendo impugnati atti a essi riconducibili. Nel merito, il ricorso è accolto per la fondatezza del secondo motivo.
Dai curricula delle candidate emerge che la commissaria ha realizzato in collaborazione con le stesse la stragrande maggioranza delle rispettive pubblicazioni scientifiche, il 50% dei lavori sottoposti a valutazione analitica, nonché un’intensa attività editoriale e di partecipazione a congressi. Le percentuali sono significative, fino all’84,2% della produzione complessiva di una candidata.
Il Collegio richiama il proprio precedente TAR Campania, Sez. II, n. 1117 del 2025, ove si osserva che la sussistenza di rapporti scientifici di collaborazione non inficia di per sé il principio di imparzialità, costituendo ipotesi frequente nel mondo accademico, e che la clausola generale va calata nel contesto fattuale concreto. Su analoga linea è richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 31 del 2021, secondo cui non è di per sé causa di astensione la relazione “maestro-allievo”.
Tuttavia, nel caso di specie i rapporti superano la fisiologica occasionalità: la commissaria sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e candidate con le quali intrattiene rapporti stabili. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3445 del 2022, il Collegio afferma che l’ammissibilità di una commissione con membri legati da collaborazione scientifica va esclusa in relazione all’intensità della collaborazione, tale da negare radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente.
Ne deriva l’annullamento degli atti del concorso, a partire dal decreto di nomina della Commissione, che dovrà avere composizione integralmente diversa. L’annullamento prescinde dall’effettiva influenza esercitata, essendo sufficiente il mero rischio che essa possa essersi esplicata, come affermato da TAR Palermo, Sez. II, n. 2397 del 2016. Le spese seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.