Oneri sicurezza interno non dichiarati: esclusione legittima (TAR Puglia n. 903 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’omessa indicazione, nell’offerta economica, degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 a pena di esclusione, legittima l’espulsione del concorrente dalla gara. Tale omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio, poiché l’effetto espulsivo scaturisce automaticamente dalla legge di gara, senza margini di deroga o sanatoria, in applicazione del principio di autoresponsabilità. I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non possono essere invocati per sovvertire le regole di svolgimento della gara.
Il Fatto
La società ricorrente veniva esclusa da una procedura negoziata, indetta da Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile, per non aver dichiarato i propri oneri aziendali per la sicurezza interna, come richiesto dalla lettera di invito ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.
A sostegno del ricorso, la società sosteneva che tale indicazione fosse da ritenersi assolta avendo valorizzato l’importo di € 9.900, relativo ai costi della sicurezza da interferenze, riportato in una cella “preimpostata” e non modificabile del modulo di offerta. L’operatore lamentava inoltre l’ambiguità del modello, contenente due celle dedicate ai costi della sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la correttezza della determinazione espulsiva. I giudici hanno preliminarmente chiarito che la cella “preimpostata” dalla Stazione appaltante conteneva l’importo degli oneri per la sicurezza “da interferenze” (€ 9.900), non ribassabile. Una seconda cella, invece, era specificamente dedicata alla dichiarazione degli oneri aziendali interni per la sicurezza, ed è rimasta vuota.
La formulazione letterale delle due celle non lasciava adito ad ambiguità: la prima riportava “Costi della sicurezza da interferenza”, la seconda conteneva la dicitura “INOLTRE DICHIARA CHE i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…”. Inoltre, le istruzioni di compilazione avvisavano di compilare “le celle colorate in grigio”, mentre la cella precompilata era bianca. La ricorrente tentava quindi di attribuire un’inammissibile “efficacia sostitutiva” a un dato non immodificabile e riferito a oneri di natura diversa.
Il Collegio ha richiamato il principio di autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione di gara. Ne consegue che, a fronte di una chiara prescrizione della lex specialis, meramente riproduttiva di una norma cogente, l’inosservanza preclude l’attivazione del soccorso istruttorio, il quale risulterebbe lesivo della par condicio competitorum (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2894/2025).
Infine, i giudici hanno escluso che possano trovare applicazione i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, poiché tali principi non possono essere utilizzati per aggirare le regole di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3985/2024). Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.