Sospensione cautelare del personale di polizia penitenziaria: insussistenza del fumus senza vizi del decreto (TAR Emilia-Romagna n. 159 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dal servizio del personale dell’Amministrazione penitenziaria, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione. In sede di giudizio cautelare, tale provvedimento non risulta inficiato dai vizi dedotti dal ricorrente qualora gli sviluppi del procedimento penale e la ratio della norma applicata ne supportino l’adozione. In assenza di evidenti profili di illegittimità, l’istanza di sospensione dell’efficacia del decreto impugnato deve essere respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto del 30.3.2026 con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo ha sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992. L’atto è stato adottato in seguito all’avvio di un procedimento penale a suo carico. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, nonché la proposta del Direttore Generale del Personale del 25.3.2026, e ha chiesto la sospensione cautelare dell’esecuzione del decreto impugnato. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia, gli Istituti Penitenziari di Parma e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha rilevato che l’adozione della misura di sospensione dal servizio risponde a una scelta discrezionale dell’Amministrazione, la cui valutazione non appare prima facie inficiata dai vizi di legittimità dedotti. In particolare, la decisione si colloca nel contesto degli sviluppi del procedimento penale pendente a carico del ricorrente, circostanza che integra il presupposto applicativo della norma invocata.
La Corte ha sottolineato come la ratio della normativa sulla sospensione cautelare dal servizio miri a preservare l’immagine e il corretto funzionamento dell’Amministrazione, nonché a garantire l’opportunità di allontanare temporaneamente il dipendente in presenza di vicende penali che possano compromettere l’ affidamento della collettività.
Tali considerazioni hanno condotto il Collegio a ritenere insussistente il fumus boni iuris, presupposto indispensabile per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Non essendo ravvisati profili di illegittimità manifesta del provvedimento impugnato, l’istanza è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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